Quesito del 06/10/2024

Egregio avvocato, una cooperativa di Roma ha stipulato un preliminare di acquisto per un fabbricato di 24 appartamenti. Versata la quota di socio, mi è stato sottoposto il piano finanziario che prevede il versamento in acconto del 30% del prezzo finale di acquisto, prima del rogito che la Cooperativa stipulerà, entro circa 6 mesi, con la Società costruttrice.
Ho richiesto la garanzia fideiussoria per le somme da versarsi, ma ho ricevuto un diniego poiché il presidente della Cooperativa afferma che tale garanzia è rilasciabile solo alle persone fisiche e, quindi, la Società costruttrice non è tenuta a rilasciarla alla Cooperativa che è una persona giuridica. Ritengo che tale impostazione determini una elusione della normativa.
Cosa posso fare perché la Cooperativa rilasci la garanzia fideiussoria o perché la stessa possa essere richiesta dalla Cooperativa stessa alla Società costruttrice?

Risposta al quesito:
Il contratto di appalto stipulato tra la Cooperativa e l’Impresa non sconta l’obbligo della fideiussione per le prestazioni rese da quest’ultima.
Le parti tuttavia possono prevedere diversi tipi di garanzia fideiussoria: quella inerente alla qualità e al completamento dell’opera, quella postuma decennale ed altre.
La Cooperativa, dunque, può e deve garantirsi prima di concludere il contratto con l’impresa verificandone la solidità economica e richiedendo del fideiussioni.
Nella contrattazione, la Cooperativa valuterà se affidare l’appalto anche in ragione del rifiuto dell’impresa a rilasciare le garanzie.
Relativamente alla disciplina degli immobili da costruire è la Cooperativa obbligata a rilasciare la fideiussione al socio prenotatario, ma i relativi costi devono essere sostenuti dalla base sociale, non avendo questo tipo di  Società altre risorse economiche se non quelle rese disponibili dai soci.
In conclusione, la Cooperativa è una società la cui volontà si forma nell’assemblea dei soci, sicché tutte le problematiche inerenti agli interessi di questi ultimi vanno risolte con le decisioni dell’organo deliberativo.
Se la maggioranza accetta il contratto d’appalto in assenza di garanzie fideiussorie, la minoranza non può che adeguarli, salvo il diritto di ogni soci di seguire i lavori verificandone la regolarità e intervenire in caso di inadeguatezza, mettendo in mora gli amministratori.
Se i lavori si dovessero rivelare inadeguati gli amministratori risponderebbero dei danni  unitamente all’Impresa appaltata.