Al momento di sciogliere la Cooperativa e procedere alla assegnazione degli alloggi, a seguito di verifiche, la Regione ha scoperto che due soci non sono stati in regola col requisito della residenza.
Ovviamente la Regione ha fatto i conteggi e chiede alla Cooperativa le somme relative all’adeguamento del tasso di interesse del mutuo di questi soci.
Cosa succede se non pagano? Vi è giurisprudenza a riguardo?
Risposta al quesito:
I requisiti soggettivi per l’assegnazione di alloggi di edilizia agevolata dal contributo pubblico non consentono deroghe, sicché i soci che perdano il requisito o non l’abbiano mai avuto non possono beneficiare dell’agevolazione pubblica e decadono dall’assegnazione se non provvedono a rimborsare all’Ente finanziatore la differenza tra gli interessi agevolati e gli interessi a tasso ordinario.
I soci che dovessero rifiutare il pagamento della differenza decadono dall’assegnazione dell’alloggio e devono essere esclusi dalla Cooperativa che dovrà provvedere alla nuova assegnazione degli alloggi in favore di soggetti in possesso dei requisiti soggettivi.