Quesito del 19/08/2024

Lo scorso anno mio papà, socio di cooperativa edilizia, è deceduto.
In quanto unica erede, mi hanno riferito di essere esonerata dall’obbligo di presentare dichiarazione successione in quanto formalmente l’immobile non risulta di “proprietà” di mio padre e che quindi dovrei divenire socia della Cooperativa al suo posto e poi intestarmi l’immobile ora che verrà fatto l’atto per diventare proprietari.
E’ corretto oppure la mancata presentazione della dichiarazione mi espone a dei rischi nei confronti della cooperativa?

Risposta al quesito:
L’esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione è previsto per il coniuge ed i parenti in linea retta (tra i quali rientrano i figli) del defunto, nelle ipotesi in cui l’attivo ereditario non ecceda il valore complessivo di Euro 100.000,00 e non comprenda il diritto di proprietà o diritti reali su beni immobili.
Nel caso descritto, occorre considerare che tra il socio defunto e la Cooperativa intercorrevano due distinti rapporti: quello sociale e quello mutualistico, quest’ultimo avente ad oggetto l’assegnazione in proprietà dell’alloggio previo pagamento del prezzo.
Nell’ambito del primo dei due rapporti, il socio era titolare della quota del capitale della Cooperativa, il cui valore, in via generale, andrebbe indicato in dichiarazione di successione.
Secondo quanto previsto dal Testo Unico sulle successioni e donazioni, il valore della quota sociale andrà quantificato sulla base della suddivisione del patrimonio netto, come risultante dall’ultimo bilancio approvato, tenendo anche conto di eventuali eventi successivi che ne avessero mutato l’entità, come ad esempio la distribuzione di utili o le operazioni sul capitale.
Nel caso di specie, trattandosi di Cooperativa edilizia, è presumibile che il valore della quota sia inferiore all’anzidetta soglia di 100.000,00 Euro. Ne deriva che il solo possesso della quota non comporterà l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione.
Per quanto riguarda il rapporto mutualistico, dal quesito emerge che l’alloggio non è stato assegnato in proprietà individuale all’originario socio e, pertanto, al momento del suo decesso il diritto reale sull’immobile era ancora in capo alla Cooperativa, con la conseguenza che non rientrerà nell’attivo successorio. Il socio defunto era, infatti, da considerare alla stregua di un promissario acquirente, debitore verso la Cooperativa del prezzo dell’alloggio di futura assegnazione.
Alla luce di quanto precede, l’erede sarà esonerata dall’obbligo dichiarativo, fatti salvi eventuali ulteriori elementi patrimoniali non menzionati nel quesito.
A seconda delle previsioni statutarie, se l’erede subentrerà nella qualità di socia le sarà assegnata la proprietà dell’immobile, previo versamento del saldo eventualmente dovuto.
In alternativa, alla stessa erede spetterà la liquidazione della quota del capitale sociale al valore esistente al momento del decesso nonché il rimborso degli acconti sul prezzo dell’alloggio corrisposti dal proprio de cuius alla Cooperativa, previa relativa documentazione.