Quesito del 12/08/2024

In una Cooperativa il Presidente ha assegnato alloggi simili tra essi ma con un prezzo di cessione diverso tra loro. Probabilmente nel corso del tempo ha sostituito ad alcuni soci il piano finanziario di previsione originario con uno recante un minore importo. È regolare ciò?
Posso chiedere di visionare i piani finanziari degli altri soci ed eventualmente ha responsabilità anche il socio oltre al Presidente, che si è accordato per un prezzo inferiore?

Risposta al quesito:
La prenotazione e l’assegnazione degli alloggi attiene al rapporto contrattuale –mutualistico intercorrente tra i soci e la Cooperativa che ha realizzato il programma costruttivo.
L’art. 2516 del codice civile statuisce la parità di trattamento tra i soci delle Cooperative, relativamente ai rapporti mutualistici, sicché l’attività gestionale rappresentata nel quesito non è legittima.
Il socio interessato, avendo subito una disparità per sé svantaggiosa, può tutelare il proprio diritto richiedendo agli amministratori di revisionare il piano economico e instaurare la parità di trattamento.
In caso di inosservanza, il socio può agire in sede giudiziale (sotto diversi profili: impugnazione di delibera assembleare o di Bilancio, azione di responsabilità degli amministratori etc. da scegliere, secondo la strategia del caso concreto) o in sede amministrativa formulando l’esposto alla Vigilanza sulle Cooperative (in questo caso occorre richiedere l’Ispezione Straordinaria e seguire la relazione degli Ispettori e le intimazioni dagli stessi rivolti alla Cooperativa).
Non è sanzionabile il socio favorito se non per le conseguenze dell’azione intrapresa che riproporrebbero il piano economico sociale.