Quesito del 21/06/2024

Egregio avvocato, nel 2023 ho stipulato un preliminare di vendita futura per l’assegnazione di una villa con una Cooperativa. Il suddetto documento è stato sottoscritto dalle parti prevedendo un versamento a titolo di caparra pari a 206.000 euro a fronte della residua parte del prezzo pari a 130.000 euro da versare, secondo accordi, a rogito.
Nel dicembre del 2023 il presidente mi ha contattato richiedendomi di posticipare la consegna della villa alla fine del 2024. Abbiamo raggiunto un accordo con una proroga. Il tutto risulta agli atti via pec. Poche settimane fa lo stesso presidente della Cooperativa mi informava dicendo che è presente agli atti una mia istanza di ammissione a socio (che ho disconosciuto immediatamente visto che data e luogo non coincidono in quanto ero a lavoro in un’altra regione come documentato dalla mia amministrazione) ed, altresì, palesando l’assenza di liquidità, mi ha chiesto ulteriori somme per ultimare i lavori.
A questo punto vista la situazione ho chiesto immediatamente la reintegra delle somme versate, a titolo di promissario acquirente e non socio, ma mi è stato riferito che la reintegra può avvenire solo se subentra un altro socio. Fermo restando le eventuali responsabilità penali, vorrei sapere se la Cooperativa è tenuta per legge alla restituzione delle somme entro 6 mesi dalla mia richiesta.
Si riferisce che non è stato mai condiviso con lo scrivente statuto o atto costitutivo.

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare il contenuto del “preliminare” e comprendere se la Cooperativa intrattiene rapporti esclusivamente con i soci o anche con terzi estranei alla compagine sociale.
Nel primo caso i versamenti eseguiti confermano, comunque, il rapporto sociale instaurato, non essendo rilevante la circostanza dell’errore sulla data della domanda di ammissione.
Sulla predetta domanda, inoltre, rileva l’autenticità della firma.
A meno che non sussista una intenzione dolosa dell’amministratore, non potrebbe ipotizzarsi alcun aspetto di rilevanza penale.
Se nello Statuto della Cooperativa ovvero nell’atto di prenotazione dell’alloggio è prevista la clausola del subingresso del socio a carico dell’uscente, la Cooperativa medesima può non eseguire il rimborso sino ai versamenti del subentrante.
Nel caso di rapporto sociale, occorre verificare le norme statutarie in ordine ai tempi di rimborso, normalmente coincidenti con quelli di legge (180 giorni successivi all’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio in cui si è perfezionato il recesso).
Resta sempre fermo il limite della clausola relativa al subingresso del nuovo socio.
Nel caso in cui non esista un rapporto sociale e la Cooperativa è abilitata ai rapporti con i terzi, in tal caso si tratta di un normale contratto preliminare, sicché la venditrice si deve attenere ai tempi e al prezzo convenuti, senza alcun diritto a pretendere nuovi versamenti.