Quesito del 09/02/2024

Egregio avvocato, con atto di subentro sono diventata socia di una società Cooperativa edilizia a r.l. iscritta, ex art. 2512 c.c. e s.s, nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente dell’apposito Albo del Ministero e il cui scopo sociale previsto dallo statuto è la realizzazione di soddisfare l’esigenza primaria della casa di abitazione (…), in particolare rientra nello scopo della Cooperativa l’attribuzione di alloggi da assegnare in godimento, in proprietà o con altre forme contrattuali ai propri soci nell’ambito dei piani di zona previsti dalla L. 167/1962 e da eventuali altre leggi emanate in materia di edilizia abitativa; la Cooperativa non ha finalità speculative.
Nel medesimo Statuto è previsto che la Cooperativa ordinariamente non attribuisce vantaggio mutualistico sotto forma di ristorni in quanto lo attribuisce direttamente mediante l’applicazione di un minor prezzo dell’immobile rispetto a quello di mercato. Sono, altresì, previsti, in un ulteriore articolo dello Statuto, il possesso dei requisiti di cui all’art. 2514 c.c..
In considerazione di quanto sopra, Le chiedo se l’adozione della delibera assembleare con la quale si sia deciso all’unanimità che i soci assegnatari di box auto più grandi rispetto a quelli assegnati ad altri soci e i soci assegnatari dei giardini, debbano versare la differenza rapportata al prezzo di mercato, in ragione della maggiore estensione, non si ponga in contrasto con i requisiti di una società cooperativa a mutualità prevalente senza fini di lucro, comportandone addirittura la perdita dei requisiti di mutualità e dei relativi benefici fiscali.
Le chiedo, altresì, se detta delibera possa essere impugnata ai sensi dell’art. 2379, comma 1, c.c. in quanto volta a modificare l’oggetto sociale prevedendo un’attività illecita, ovvero la perdita del requisito della mutualità prevalente senza che la società effettui tutti gli adempimenti necessari alla sua cancellazione dall’Albo delle cooperative a mutualità prevalente e senza le necessarie segnalazioni.

Risposta al quesito:
La Cooperativa a mutualità prevalente persegue le finalità agevolative verso i propri soci e solamente in misura minima può effettuare operazioni con i terzi a scopo di profitto.
Ciò posto, le assegnazione degli immobili e delle pertinenze da parte di una Cooperativa edilizia devono essere commisurate ai costi effettivamente sostenuti e al prevedibile fabbisogno finanziario di quelli da sostenere per il raggiungimento dello scopo sociale.
Quanto precede, deve rapportarsi al Bilancio sociale e ai deliberati assembleari, ivi compresi quelli approvativi dei rendiconti.
Se, dunque, non sussistono i presupposti per l’applicazione di prezzi quantitativamente privi del ragionevole confronto con i costi di riferimento, in tal caso la delibera in questione potrebbe essere opposta per invalidità.
Occorre, però, precisare che l’opposizione non può riguardare motivi di opportunità, ma deve essere fondata esclusivamente sulla mancata osservanza dello scopo sociale e dei principi mutualistici. Di tale violazione occorre dare prova con i Bilanci alla mano e con le stesse delibere approvative.