Quesito del 12/10/2023

Sto valutando l’adesione ad una cooperativa edilizia finalizzata all’assegnazione di tre unità abitative, avrei necessità di chiarirmi rispetto ai profili di rischio ed alle possibili tutele in particolare avendo riguardo a: garanzia dei pagamenti effettuati prima dell’assegnazione; responsabilità del socio cooperatore in caso di insolvenza; aumento dei costi di costruzione forme di tutela rispetto al concorso del socio quantomeno in termini di limitazione percentuale – aliquota iva applicabile all’assegnazione (la cooperativa appalterà ad impresa terza l’edificazione). Da ultimo nello statuto della cooperativa è previsto l’obbligo dei soci al versamento dell’eventuale sovraprezzo determinato dall’assemblea su proposta degli amministratori.
Questo impegno è da intendersi applicabile solo alle nuove adesione o è esteso anche ai soci che avessero già sottoscritto la relativa quota?

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono basate sul contratto di società riconducibile alla Statuto sociale ,integrato dalle norme del Codice civile e dalle leggi speciali.
Nelle Cooperative coesistono due rapporti: uno sociale e l’altro contrattuale mutualistico, quest’ultimo basato sul preliminare di assegnazione.
Il socio è certamente garantito in ordine ai diritti e agli obblighi contenuti nel predetto preliminare, ma tale garanzia non può essere assoluta, in quanto possono sopraggiungere deliberati assembleari che mutano aspetti di quel contratto (soprattutto in relazione ai costi di costruzione che lievitano nel tempo).
Nel caso di deliberato modificativo, il succitato preliminare soccorre il socio promissario, nel senso che egli può recedere del contratto, ferme restando le condizioni in ordine al rimborso delle quote versate, come espresse nello Statuto.
Il socio non risponde dei debiti sociali, in quanto la Cooperativa è una Società a responsabilità limitata, ma risponde esclusivamente per gli impegni assunti con il preliminare e con i deliberati assembleari non opposti giudizialmente.
Il sovrapprezzo deve essere deliberato dall’assemblea e può impegnare i soci sopraggiunti dopo il deliberato; peri soci già esistenti la delibera dovrebbe approvare un aumento di capitale.