Sono proprietario di una unità immobiliare che precedentemente era parte di una cooperativa divisa (ex indivisa) di cui sono tutt’ora socio.
Ci sono dei vincoli a cui devo sottostare prima di poter considerare una vendita della mia unità immobiliare?
Risposta al quesito:
Preliminarmente si deve verificare se l’alloggio è stato realizzato dalla Cooperativa in regime di edilizia convenzionata-agevolata, poiché in tal caso sussistono vincoli specifici relativamente alla vendita a soggetto terzo.
Se, infatti, l’alloggio è stato edificato su area PEEP assegnata dal Comune ed è stato finanziato dal contributo pubblico, sussistono i seguenti vincoli a carattere generale (normalmente rilevabili nella Convenzione stipulata con il Comune concessionario):
-La vendita non può essere effettuata prima dei cinque anni dall’atto di proprietà stipulato dal primo assegnatario e deve riguardare esclusivamente la costruzione e non il terreno su cui essa insiste;
-Il nuovo acquirente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi;
-Il prezzo non può essere superiore a quello di massima cessione previsto dalla Convenzione pubblica;
I predetti vincoli possono essere rimossi nei termini previsti dalla legge.
Per quanto riguarda il limite temporale, l’alienante può richiedere l’autorizzazione alla vendita anticipata se ricorrono validi motivi (ad esempio cambio di residenza per motivi di lavoro o di salute); l’autorizzazione va richiesta all’Ente pubblico finanziatore e in assenza al Comune concedente l’area.
Per quanto attiene al prezzo massimo di cessione, esso può essere rimosso mediante la procedura di affrancazione, rivolgendo l’apposita istanza al Comune e versando il relativo importo calcolato dall’Ufficio competente.
Anche per il vincolo del diritto superficiario si può rivolgere l’istanza per la relativa rimozione al Comune, che determinerà l’importo da pagare.
Con la rimozione del vincolo superficiario cade anche quello del termine dell’alienazione, che può essere liberamente effettuata quando il terreno è in proprietà.
Anche se è raro, possono sussister altri vincoli di natura privatistica, imposti dallo Statuto della Cooperativa, ma che, in tal caso, devono essere citati nell’atto pubblico di prima assegnazione, altrimenti hanno valore esclusivamente per il primo assegnatario.