Quesito del 14/07/2023

Socio di cooperativa edilizia con assegnazione a proprietà divisa degli appartamenti (paga iva su acconto) rinuncia all’assegnazione dopo un anno dalla fattura a favore del socio subentrante che (da accordi scritti nel contratto di prenotazione) paga nuovamente la stessa iva su acconto.
Il socio rinunciatario ha qualche modo per recuperare l’iva versata su un appartamento che non gli verrà più assegnato?

Risposta al quesito:
Nel caso descritto l’originario socio assegnatario ha versato l’acconto sul prezzo dell’immobile, che è stato fatturato dalla Cooperativa con relativa applicazione dell’iva. Successivamente al decorso di un anno dal pagamento, il socio ha rinunciato all’assegnazione, ottenendo dalla Cooperativa la restituzione dell’acconto pagato ad esclusione dell’iva, che non gli è stata rimborsata in quanto presumibilmente versata all’Erario dalla stessa Cooperativa, in ottemperanza agli obblighi fiscali.
Nel contratto di assegnazione è subentrato il nuovo socio, il quale ha versato il relativo acconto, anch’esso assoggettato all’imposta in questione.
Entrambi i soci assegnatari, quindi, hanno versato l’iva sull’acconto rispettivamente pagato alla Cooperativa, in quanto il contratto di prenotazione dell’alloggio (a fronte del quale ciascuno dei due soci ha versato l’acconto) rappresenta un’operazione imponibile ai fini iva, analogamente al contratto preliminare di vendita.
La circostanza che il contratto inizialmente stipulato sia stato poi risolto, avrebbe potuto, in linea di principio, consentire alla Cooperativa (quale soggetto passivo iva) di emettere la nota di credito sull’originaria fattura, al fine di recuperare l’iva versata all’Erario e, conseguentemente, rimborsarne l’importo al socio rinunciatario (nei cui confronti la Cooperativa aveva richiesto l’iva in via di rivalsa).
Tuttavia, dal quesito emerge che la risoluzione del contratto è avvenuta dopo il decorso di un anno dal pagamento fatturato, a seguito dell’accordo consensuale tra le parti, in quanto il socio ha rinunciato all’assegnazione e la Cooperativa ha accettato la rinuncia, acconsentendo al subentro del nuovo socio.
Ciò premesso, non è più possibile per la Cooperativa recuperare l’iva applicata sulla fattura emessa nei confronti del socio rinunciatario, poiché l’art. 26 DPR n. 633/1972 non consente di emettere la nota di credito qualora sia già decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, come accaduto nel caso di specie.
Conseguentemente, il socio rinunciatario non potrà ottenere dalla Cooperativa il rimborso dell’iva versata sull’acconto.