Quesito del 19/06/2023

Nei rogiti che la Cooperativa ci sta sottoponendo c’è la seguente delega:
“La parte assegnataria autorizza la Cooperativa e l’amministratore di Condominio pro tempore, disgiuntamente, a svolgere (anche in suo nome e conto, sia nel suo interesse che nell’interesse della Cooperativa medesima) ogni inerente attività e incombenza e a pattuire e stipulare ogni occorrente contratto e regolamento, con le modalità e i termini che la Cooperativa reputerà necessari, utili od opportuni (compreso, in via esemplificativa, ogni occorrente atto, a titolo oneroso o gratuito, di natura reale od obbligatoria, avente a oggetto la rettifica di confini, la istituzione o la regolamentazione di servitù, nonché la regolamentazione di rapporti, anche relativi alla costituzione, integrazione/modifica di super condominio, tra i fabbricati ed i corpi di fabbrica che fanno parte del suddetto ambito di intervento), dando per rato e valido sin da ora ogni suo operato, con l’unica condizione di non pregiudicare o limitare in alcun modo il diritto di proprietà delle unità immobiliari oggetto del presente atto di assegnazione”. Vorremmo sapere a cosa potremmo incorrere perché ci sembra esporci a situazioni poco chiare.

Risposta al quesito:
Il mandato che i soci dovrebbero conferire alla Cooperativa e all’amministratore del Condomino dovrebbe riguardare la “gestione delle parti comuni”.
Il “condizionale” è necessario, in quanto la clausola non è affatto chiara in ordine all’oggetto del mandato.
In ogni caso non si comprende il motivo del “mandato”, così come confusamente scritto, posto che la Cooperativa forma la sua volontà attraverso l’assemblea e l’amministratore deve eseguire i deliberati dei condomini.
Quanto alle conseguenze, sono facilmente intuibili, posto che il mandato può consentire la creazioni di supercondomini che potrebbero rivelarsi dannosi per i maggiori e in taluni casi inutili costi a carico dei condomini.
Gli amministratori della Cooperativa hanno l’obbligo di redigere il “Regolamento di Condominio” da sottoporre all’assemblea e, una volta approvato, devono allegarlo all’atto pubblico di assegnazione definitiva.
Sarà l’assemblea condominiale ad assumere di volta in volta le decisioni sulla gestione delle parti comuni, compresa l’eventuale rettifica di confini ovvero la creazione del supercondominio.
Quanto precede è conforme sia al diritto che all’interesse dei soci futuri condomini, i mandati al buio sono un rischio.