Quesito del 05/06/2023

Chi ha solo redditi derivanti dalla abitazione principale e sue pertinenze è di regola esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Allo stesso tempo però è previsto che il socio assegnatario di alloggio in proprietà da cooperativa edilizia sia obbligato a compilare il quadro B della dichiarazione dei redditi. Come si conciliano queste norme?
Se sono assegnataria di immobile da cooperativa edilizia ma non ho altri redditi, rientro nell’esonero oppure devo presentare la dichiarazione dei redditi perché c’è la norma che prevede che devo compilare il quadro? Oppure si intende che devo compilare il quadro B in quanto assegnataria di alloggio in proprietà solo nel momento in cui io abbia altri redditi o apra la partita iva?
Ho aperto lo scorso anno la partita iva e mi sto accingendo a presentare per la prima volta la dichiarazione, ho trovato queste due norme, non riesco quindi a capire se effettivamente avrei dovuto presentare dichiarazione dei redditi anche negli anni precedenti alla apertura della partita iva in quanto assegnataria di immobile oppure no, perché rientra nei casi di esonero non avendo altri redditi.

Risposta al quesito:
I soci di cooperative a proprietà divisa devono dichiarare il reddito fondiario derivante dall’alloggio, a partire dal momento in cui siano in possesso del relativo verbale di assegnazione, pur se non ancora titolari del mutuo individuale.
Qualora si tratti di abitazione principale, il socio avrà, ovviamente, diritto alla corrispondente deduzione, in modo tale che il reddito derivante dall’alloggio non concorrerà alla formazione dell’imponibile complessivo.
Premesso quanto precede, il possesso del solo reddito derivante dall’abitazione principale rappresenta uno dei casi di diritto all’esonero dalla presentazione della dichiarazione.
Ciò vale per chiunque sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile adibito ad abitazione principale e, quindi, anche per i predetti soci.
Tuttavia, la titolarità della partita iva non consente l’esonero dalla presentazione della dichiarazione, indipendentemente dal possesso o meno di redditi ulteriori a quello derivante dall’abitazione principale.
Nel caso di specie, pertanto, la socia assegnataria ha legittimamente esercitato il diritto all’esonero fintanto che non era titolare di partita iva.
Una volta aperta la partiva iva, la stessa socia dovrà, invece, presentare la dichiarazione, indicando nel quadro B il reddito del fabbricato di cui è assegnataria (ferma restando la relativa deduzione, trattandosi di abitazione principale).