Egregio avvocato, sono a richiederLe una consulenza riguardo ad un subentro in un alloggio case popolari. La mia famiglia si è trasferita da mio padre, assegnatario in uso e godimento dell’appartamento, per motivi di salute grave nel settembre 2021 (come richiesto dal medico curante e procedura riconoscimento invalidità all’azienda sanitaria). A fine Marzo 2022 poi trasferiamo qui la residenza per la Legge 104.
Il 30 Gennaio mio padre viene a mancare. La Cooperativa, sita in provincia di Milano, che era al corrente di tutto, ci nega il subentro facendo riferimento allo Statuto generico, che la convivenza con l’assegnatario deve essere di almeno 2 anni. Nella Gazzetta Ufficiale, invece, all’articolo 20 comma 3, si precisa una situazione analoga alla nostra, dove i termini sono di 12 mesi da quando il gestore ne è a conoscenza.
Quindi è corretto riferirmi al regolamento in Gazzetta Ufficiale, anche se si tratta di una Cooperativa privata? E se si, come doveva essere autorizzata la convivenza dato che non ci hanno rilasciato nulla?
Risposta al quesito:
Premesso che occorre verificare il contratto di assegnazione in uso e lo Statuto della Cooperativa, non sembra doversi dubitare del subentro degli eredi nella posizione del socio defunto, come regola generale.
La clausola limitativa del subentro potrebbe risultare nulla all’esito dell’attento esame dei contratti, quello sociale e quello mutualistico.