Quesito del 21/03/2023

Egregio avvocato, volevo chiederLe se una cooperativa edilizia in fase di liquidazione, causa riduzione del capitale sotto la soglia del minimo legale, proprietaria di una volumetria, può liquidare ai soci recessi la spettante quota di capitale in metri cubi di volumetria, in sostituzione di soldi che la Cooperativa non possiede.

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare cosa si intende per volumetria disponibile ed, inoltre, se la Cooperativa ha realizzato il programma costruttivo nell’ambito dell’edilizia agevolata–sovvenzionata.
Se, infatti, la Cooperativa è libera da vincoli pubblici (edilizia agevolata) il residuo patrimonio immobiliare può essere assegnato ai soci previa delibera assembleare di ripartizione.
Se, viceversa, la Cooperativa ha realizzato fruendo dei benefici pubblici (assegnazione area, finanziamento agevolato), in tal caso si deve verificare se la volumetria riguarda pertinenze (lavatoi, garage, box giardinaggio, cantine etc.) ovvero locali abitativi.
Nel primo caso si può procedere come per le Cooperative libere, nel secondo caso gli alloggi residuali devono essere assegnati a nuovi soci, come previsto nel Bando di finanziamento e nella Convenzione stipulata con il Comune.
Ogni socio, infatti, può fruire una sola volta dell’agevolazione pubblica, sicché l’assegnazione di un secondo alloggio di edilizia agevolata andrebbe contro legge.