Quesito del 22/02/2023

Siamo assegnatari di casa un cooperativa, avendo un verbale e non contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate.
Il Caf nel compilare la DSU per l’Isee non sa come inserire i dati, dicendo che va inserita la spunta “Altro” senza un importo. Noi paghiamo regolarmente con MAV mensile e la Cooperativa ci ha inviato la dichiarazione con l’importo da dichiarare, circa 6.000,00 Euro annui, con la dicitura che la Cooperativa applica le leggi in materia di assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata e popolare e che i canoni sono regolamentati da convenzioni con i Comuni.
Resto in attesa di un Vostro gentile riscontro, per come appunto inserire i dati affinché sia riconosciuto l’importo che versiamo, non indifferente sul calcolo dell’Isee.

Risposta al quesito:
La normativa sull’ISEE non prevede la deduzione dal reddito dei canoni di godimento versati dal socio alla Cooperativa a proprietà indivisa. Del resto, non è nemmeno consentita la detrazione di tali importi dall’Irpef.
Sotto entrambi i profili, quindi, l’assegnazione in godimento dell’alloggio (a fronte del pagamento dei relativi canoni) non è equiparata al contratto di locazione.
Ciò si spiega in ragione del fatto che il canone di godimento per gli alloggi in cooperativa a proprietà indivisa ha natura diversa rispetto dal canone di locazione di qualunque altro immobile.
Il canone di godimento dovuto dal socio, infatti, ricomprende voci di spesa relative ai costi del mutuo, a quelli di manutenzione dell’edificio, ai costi connessi al rapporto sociale, cioè tutte spese che sono comunque indetraibili anche nell’ambito di un ordinario contratto di locazione. Per quanto riguarda i canoni locativi, infatti, ciò che rileva ai fini dell’ISEE e della detrazione Irpef è esclusivamente l’importo pagato dall’inquilino al proprietario a titolo di prezzo per la concessione in uso dell’alloggio.
Pertanto, appare corretta la scelta del Caf di non indicare l’ammontare dei canoni di godimento nella dichiarazione ai fini dell’ISSE.
Con riferimento, invece, all’entità del canone di godimento richiesto dalla Cooperativa, è facoltà del socio verificare che l’importo non ecceda i vari costi effettivamente sostenuti dalla Cooperativa stessa.
Ma ciò rientra nel rapporto tra il socio e la Cooperativa e nulla ha a che vedere con la normativa ISEE.