Egregio avvocato, desidero porLe il seguente quesito. Sono un tecnico incaricato da alcuni committenti per il recupero volumetrico di un sottotetto, che ciascuno di loro ha nella propria abitazione.
I sigg. committenti erano soci di una cooperativa edilizia a responsabilità limitata a proprietà divisa, proprietaria di un lotto di terreno, che a seguito di convenzione (ex art. 35 della L. 865/71) con l’U.T.C., stipulata in data del 26.05.2005 ha completato un programma costruttivo sociale di “n 28 alloggi finanziati ai sensi della Legge Regionale n. 79 dei 1975 e L R. n° 95 del 1977 nel Comune di Trapani”. Gli alloggi sono stati tutti assegnati ai soci della Cooperativa con atto pubblico in data 28.06.2011, registrato il 21.07.2011, visto il certificato di abitabilità rilasciato in data 30.12.2010 e sono identificati al NCEU alla categoria A2, classe 6, vani 6,5. L’intervento prevedeva 14 corpi di fabbrica del tipo bifamiliare con copertura a doppia falda, e presentano, ciascuno, un volume sottotetto, non accessibile, di proprietà esclusiva, degli alloggi sottostanti.
Considerato che la Cooperativa ha esaurito il suo mandato sociale, e non è più vigente, con la presente si chiede se è possibile il recupero della volumetria dei sottotetto, senza incorrere nella decadenza delle agevolazioni godute. Tale recupero Infatti, implica il superamento della superficie massima prevista, per alloggio, dall’art. 1 della L. n° 79 dei 1975 il quale recita: “…Gli alloggi devono avere un numero di vani utili non superiore a cinque e una superficie utile non superiore a metri quadrati 110…”.
In ossequio al richiamato art. 1 della L. n° 79 dei 1975, alla data di realizzazione del progetto non fu possibile includere la superficie e quindi il volume del sottotetto, per le ragioni sopra riferite; L’U.T.C. chiede se i vincoli ostativi, presenti nel periodo di realizzazione degli alloggi, possono, ora, considerarsi decaduti e quindi procedere al recupero. La Convenzione non poteva prevedere la fattispecie, quindi non tratta l’argomento.
Risposta al quesito:
La Convenzione ex art. 35 L. 865/71 è intercorsa tra la Cooperativa concessionaria e il Comune concedente, relativamente all’area riservata ai piani di edilizia agevolata(PEEP).
Gli effetti della Convenzione si riversano sui soci assegnatari, in quanto il relativo atto è trascritto e certamente richiamato negli atti pubblici di assegnazione degli alloggi in proprietà individuale ai soci.
La predetta Convenzione, inoltre, richiama le Leggi Regionali di finanziamento, sicché tale circostanza conferma i vincoli oggettivi gravanti sull’area e sull’edificio che ha fruito dei benefici pubblici.
Ciò posto, si deve ritenere che i vincoli urbanistici incombenti sull’area di cui trattasi non decadano, sicché i requisiti oggettivi degli alloggi debbono mantenere le caratteristiche delle aree PEEP, richiamate dalle leggi di finanziamento pubblico dell’Opera.