Quesito del 23/09/2022

Buongiorno avvocato, desidero farLe solo una precisazione in merito alla Sua risposta al mio quesito del 28.08.2022. L’iva al 4% pagata nel 2006 non è stata corrisposta dagli ex soci per i canoni, bensì sulla costruzione. Inoltre a precisa domanda posta al già Presidente della Cooperativa furono chieste delucidazioni in merito al rimborso dell’IVA a credito.
La risposta fu che l’iva a credito rimborsata dall’erario sarebbe andata in compensazione con quanto da corrispondere e che la differenza sarebbe stata ripartita ai soci al momento del rogito con l’emissione della relativa fattura; ovviamente l’va a credito è scomparsa e ovviamente la Cooperativa non ha rilasciato fattura al rogito.
Questo è quanto, prescindendo dal procedimento in corso e solo per un più puntuale excursus dei fatti.

Risposta al quesito:
In assenza dell’adeguato esame documentale, ci si può limitare a riepilogare le regole generali in materia di iva nell’ambito del rapporto tra la Cooperativa edilizia ed i soci assegnatari.
L’iva sugli acconti corrisposti dai soci in conto costruzione rappresenta un debito per la Cooperativa nei confronti dell’Erario (cosiddetta iva a debito). Tale importo può anche essere versato dalla Società tramite compensazione con l’eventuale credito iva, scaturente dall’imposta pagata dalla Società stessa a fronte degli acquisti effettuati o delle prestazioni di servizi ricevute (cosiddetta iva a credito).
Lo stesso discorso vale per l’iva versata da ciascun assegnatario sul saldo del prezzo dell’alloggio, al momento del rogito.
Nella relativa fattura emessa dalla Cooperativa, dovrà essere indicato il residuo del prezzo dovuto, sul quale sarà applicata l’aliquota iva, analogamente a quanto avvenuto per gli importi corrisposti a titolo di acconto.
Nell’ipotesi in cui il credito iva fosse superiore al debito, il relativo importo potrà essere chiesto a rimborso. In tal caso, la somma rimborsata confluirà nell’attivo patrimoniale e potrà essere redistribuita in favore di soci sotto forma di diminuzione dei costi generali della Cooperativa.
Va, infine, rilevato che, indipendentemente dalla disciplina IVA e dalla corretta applicazione, tutti i movimenti finanziari devono risultare dal Bilancio sociale e le eventuali distonie devono essere rilevate in sede di approvazione e, in ogni caso, non oltre tre anni dall’avvenuta approvazione assembleare.