Egregio avvocato, desidero porLe il seguente quesito.
Sono stato socio di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa; nel maggio 2006 sono stato immesso nel possesso dell’immobile e ho pagato l’IVA al 4% sulla costruzione. A seguito della trasformazione della cooperativa da proprietà indivisa a proprietà divisa avvenuta a fine 2010, nell’ottobre 2012 ho rogitato. Sul rogito è scritto il costo di vendita oltre IVA al 4%, non specificando se pagata o no.
La Cooperativa è stata commissariata nel 2018 e risulta a tutt’oggi commissariata.
Nel 2021 ho ricevuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per asserita IVA non versata all’atto del rogito, benché questa sia stata già pagata nel 2006. Ho proposto opposizione al decreto ingiuntivo e il procedimento civile è in corso.
Aggiungo quanto segue: nel 2010 la Cooperativa ha chiesto un rimborso IVA all’Agenzia delle Entrate che è stato accreditato nel marzo 2011.
Perché devo pagare una seconda volta l’IVA?
Se la cooperativa ha richiesto e ottenuto un rimborso IVA avrà dimostrato all’Agenzia delle Entrate il pagamento IVA al 4% da parte degli ex soci alla Cooperativa fatto nel 2006. Ma comunque il fatto certo è che l’IVA non è stata versata all’Erario.
Risposta al quesito:
Non è possibile entrare nel merito del procedimento giudiziario in corso, attualmente patrocinato da altro Legale.
In questa sede ci si può limitare a constatare che, fino al 5.08.2009, gli acconti versati dai soci alla Cooperativa in conto costruzione non costituivano operazioni imponibili ai fini iva e, quindi, non scontavano l’imposta, la quale veniva versata interamente al momento del rogito. Successivamente alla predetta data, invece, anche la corresponsione degli acconti è divenuta operazione imponibile e, pertanto, in occasione del rogito l’iva viene applicata esclusivamente sull’eventuale saldo prezzo residuo (in modo tale da non duplicare il pagamento dell’imposta a carico dell’assegnatario).
Va, inoltre, osservato che nel quesito si fa riferimento anche all’originario rapporto tra il socio e la Cooperativa ancora a proprietà indivisa ed è, quindi, presumibile che il socio stesso abbia inizialmente corrisposto l’iva sui canoni di godimento dell’alloggio, quale operazione imponibile ai fini iva.
Il pagamento del canone rappresenta un’operazione del tutto distinta dalla successiva assegnazione in proprietà dell’alloggio sociale e, pertanto, ciascuna delle due operazioni sconta l’iva autonomamente.
In assenza dell’adeguato esame documentale, quindi, non può escludersi che il versamento dell’iva da parte del socio fosse connesso ai canoni di godimento anziché al prezzo di vendita.
Per quanto riguarda il rimborso ottenuto dalla Società, occorrerebbe conoscere gli antefatti, in quanto l’iva sulle fatture emesse nei confronti dei soci potrebbe essere stata corrisposta all’Erario attraverso la compensazione, operata dalla Cooperativa con l’imposta versata sugli acquisti; in tal caso, la richiesta di rimborso potrebbe aver riguardato l’ulteriore credito iva.
Oltretutto, dalla sequenza temporale descritta nel quesito non sembra che al momento del rimborso il debito iva scaturente dalla vendita dell’alloggio (sorto soltanto con il rogito, come detto sopra) fosse già sorto a carico della Cooperativa; in tale ultimo caso, le somme ottenute a rimborso nulla avrebbero a che fare con il successivo debito iva e con la corrispondete rivalsa esercitata dalla Cooperativa sugli assegnatari.