Sono socio di una Cooperativa edilizia delle FFAA e Polizia e, pur rimanendo socio e ricevendo un contributo annuale a fondo perduto, ho venduto il mio appartamento. La Cooperativa ha in corso una causa civile con il costruttore per vizi riscontrati.
La Cooperativa, pur avendo io venduto il mio alloggio, mi chiede di sostenere anche i costi legali per l’Appello. E’ corretto ciò o tali spese dovrebbe sostenerle il nuovo proprietario anche se quest’ultimo non è socio?
In caso di sentenza favorevole, la Cooperativa mi deve versare l’indenizzo stabilito dal Tribunale o lo può impiegare per correggere i difetti della palazzina di cui non ho più l’appartamento?
Risposta al quesito:
Se l’originario assegnatario ha mantenuto il rapporto sociale con la Cooperativa, è chiaro che egli debba rispondere di tutte le spese generali della Società, a nulla rilevando l’avvenuta cessione dell’immobile a soggetto terzo.
Per quel che attiene all’eventuale risarcimento ottenuto dalla Cooperativa per i vizi costruttivi, occorre verificare il contratto di vendita dell’appartamento per rilevare gli accordi intercorsi tra le parti.
Se queste ultime non hanno convenuto nulla sui vizi costruttivi e la vendita è stata effettuata nello stato di fatto dell’immobile, in tal caso il venditore può certamente trattenere il risarcimento a lui girato pro quota dalla Cooperativa.
In ogni caso, va precisato che quest’ultima intrattiene il rapporto risarcitorio esclusivamente con il socio, il quale a sua volta provvede agli eventuali adempimenti verso l’acquirente terzo in ragione di quanto convenuto con il contratto di cessione.