Sono una collega, Le sarei grata se potesse rispondere al seguente quesito: in una cooperativa a mutualità prevalente il socio subentrante risponde dei debiti che il cedente ha nei confronti della cooperativa?
Risposta al quesito:
Per dare corretta risposta occorre verificare la delibera di accettazione del subentro assunta dal CdA della Cooperativa e l’atto di subentro firmato dal subentrante.
Quest’ultimo si sostituisce nei due rapporti intrattenuti con la Cooperativa dal socio uscente:
il rapporto sociale, che attiene al versamento della relativa quota e alle spese generali inerenti al mantenimento della Società;
il rapporto mutualistico, che ha natura contrattuale e riguarda la contribuzione per il costo dell’alloggio prenotato.
A seguito dell’instaurazione del “nuovo rapporto” (subentro), il socio subentrante deve onorare i versamenti dovuti, sia per il contratto di società che per il contratto mutualistico, che non possono essere diversi da quelli eseguiti da tutti gli altri soci (art. 2516 c.c.); ma può accadere che, per convenzione separata, il socio uscente rinunci al rimborso dei versamenti eseguiti, dando comunicazione alla Cooperativa di accreditarli a vantaggio del subentrante.
La Cooperativa può accettare la convenzione e attenersi a quanto in essa stabilito.