Sono un possessore ultraventennale di immobile assegnato in proprietà superficiaria a mia nonna da parte di una Cooperativa edilizia che ha usufruito di un mutuo agevolato. L’atto di assegnazione a mia nonna fu fatta nel 1990, ma senza il necessario frazionamento del mutuo e quindi risulterebbe nulla.
Potrei intraprendere un’azione di usucapione nei confronti della Cooperativa che attualmente è rappresenta da un Commissario liquidatore?
Risposta al quesito:
Da quanto enunciato dal quesito si può comprendere che la Cooperativa è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa.
Desta, viceversa, fondate perplessità il riferimento all’assegnazione che sarebbe nulla in quanto eseguita in assenza del frazionamento del mutuo.
Se l’assegnazione è stata eseguita in via provvisoria essa è valida in quanto il frazionamento è necessario esclusivamente per la stipula dell’atto pubblico di trasferimento della proprietà individuale.
In tal caso, però, la proprietà è rimasta in capo alla Cooperativa, sicché, con la sopravvenuta L.C.A. l’immobile è entrato nell’attivo Procedura concorsuale se il Commissario si è sciolto dal contratto preliminare di assegnazione, avendone facoltà ai sensi dell’art. 72 della Legge Fallimentare.
Non sussiste il diritto di usucapione in quanto il socio ha detenuto l’immobile per conto della Cooperativa proprietaria.
Il socio potrebbe avere qualche ipotesi solutoria nel caso in cui la Cooperativa avesse realizzato in regime di edilizia agevolata su terreno assegnato dal Comune (come è presumibile essendo l’assegnazione avvenuta in regime superficiario).
In tal caso la Cooperativa ha stipulato la Convenzione ex art. 35 della
L. 865/71 che ha trascritto nei Registri immobiliari, sicché l’erede del socio prenotatario potrebbe far valere il diritto all’assegnazione in quanto il Commissario Liquidatore non può sciogliersi dall’atto convenzionale di interesse pubblicistico.