Quesito del 04/05/2022

Ero Socia di una Cooperativa edilizia e circa 4 anni fa decisi di dare le mie dimissioni dopo anni di illusioni e promesse mai avvenute.
Mi venne fatto un assegno della somma dei versamenti che avevo effettuato come garanzia, ma invitandomi a non versarlo. A dicembre 2021, decido di versare l’assegno ma, come previsto, non viene coperto.
Da allora il silenzio… il presidente come se nulla fosse… la Cooperativa è ancora in attesa di altri soci da spennare…
Esistono i presupposti per agire penalmente contro il presidente? Esistono i presupposti per segnalare il caso alla Gdf per far si che possano effettuare dei dovuti controlli? E per segnalare all’Unione Cooperative?
So solo che avrei dovuto comprare casa ma non avendo ricevuto questa parte di denaro non riesco, pago da 10 anni un affitto quando avrei potuto pagare il mutuo… mandando in fumo un qualcosa che avrei potuto lasciare ai miei 2 figli.
Le sarei grata se potesse esprimere un suo pensiero, per capire se esiste una strada da poter intraprendere.

Risposta al quesito:
Per l’eventuale azione penale occorre verificare se sussistono i presupposti, in quanto per il reato di truffa è necessario che siano stati utilizzati raggiri per trarre in inganno la vittima, ottenendo un profitto ingiusto.
Nel caso di specie l’assegno è stato consegnato a garanzia del futuro rimborso, sicché il mancato pagamento può dipendere da cause oggettive che potrebbero escludere i raggiri e il profitto ingiusto.
L’azione civile, viceversa, appare quella più consona, soprattutto se attivata utilizzando il titolo di credito rimasto impagato.
Quest’ultima circostanza, infatti, consentirebbe al socio receduto di eseguire rapidamente il titolo con pignoramento ovvero sequestro conservativo in danno della Cooperativa debitrice.
Se la Cooperativa fosse insolvente, si potrebbe agire nei confronti dell’amministratore firmatario dell’assegno o addirittura verso tutti i componenti del CdA.
In ogni caso, l’azione civile deve essere preceduta dalla verifica in ordine alla sussistenza del credito e alla effettiva conclusione del rapporto sociale con l’accoglimento del recesso nei termini di legge.