Tramite un amico che mi propose un affare, venni contattato dal presidente, mi convinsero a versare sulle casse della Cooperativa 55.000,00 Euro.
Chiedendo garanzie e fideussioni, mi è stato risposto che mi avrebbero dato documenti con relativa cambiale, non potendomi dare delle fideussioni in quanto il terreno della Cooperativa era gravato da una ipoteca, che con i miei soldi dovevano togliere l’ipoteca.
Ho fatto bonifico, dopo poco tempo, non proseguendo i lavori, mi sono allarmato, mi sono sorti dubbi ed ho legalmente richiesto i registri contabili e quant’altro. Essendomeli visti negare, ho scoperto che la Cooperativa è in fase di stallo perché i soci non anno i requisiti per avere dei finanziamenti. Dopo tante chiamate via legale, mi sono sentito costretto a quererarli per truffa alla GdF, che tramite accertamenti anno constatato la truffa ed i raggiri. A seguito della querela, il giorno 28.04.2022 mi hanno sentito come teste.
Il mio legale mi ha ribadito che il procedimento ha preso una piega sbagliata e andrà in prescrizione.
Mi potrebbe consigliare se posso iniziare la causa civile, avendo accettato il documento di recesso timbrato dalla commissione della Cooperativa con dicitura “accettato il rimborso quota con eventuali interessi, con le prime entrate nel registro saranno pagate dall’ultimo bilancio”, documento datato 2016. Ad oggi nessuna notizia dopo tanti solleciti, il presidente si è dimesso. Chiedo a Lei, da competente in materia, come potrei muovermi.
Risposta al quesito:
Se la Cooperativa ha accolto il recesso e ha dichiarato, per il tramite del legale rappresentante, la disponibilità al rimborso degli acconti versati dal socio, in tal caso quest’ultimo può ottenere il decreto ingiuntivo esecutivo in danno della Cooperativa medesima.
Occorre, però, verificare bene le dichiarazioni rilasciate, nonché la solvibilità della Cooperativa, in quanto per il recupero coattivo si dovrà agire sul patrimonio sociale effettivamente rinvenibile.
Se, nelle more la Cooperativa si è disfatta del suo patrimonio (assegnando gli alloggi ai soci), in tal caso il socio receduto potrà agire con l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
In entrambi i casi, però, dovrà verificarsi l’eventuale prescrizione del diritto di credito: 10 anni verso la Cooperativa, 5 anni dalla cessazione della carica verso gli amministratori.
I termini prescrizionali sopra indicati possono essere stati interrotti da intimazioni con raccomandate a/r o dallo stesso giudizio penale.