Un consiglio di amministrazione composto da 3 soggetti, la durata in carica è prevista per 3 anni, poniamo che la scadenza del mandato sia 25 marzo 2021, il nuovo consiglio viene nominato il 19 maggio del 2021.
La domanda: in questo periodo di vacanza rimane in carica il consiglio uscente?
Ai consiglieri uscenti i poteri attribuiti sono gli stessi esercitati durante il periodo effettivo di carica o hanno solo l’ordinaria amministrazione? Nel senso che il consigliere uscente con delega alla stipula dei contratti ha il potere di firmarli anche nel periodo di vacanza?
In ultimo, nella redazione di un contratto di affitto di immobile, il consigliere in questione, rappresentando la società cooperativa, deve essere espressamente indicato che opera per nome e per conto della suddetta società?
Risposta al quesito:
I componenti del CdA di una Cooperativa che siano scaduti, mantengono le funzioni per l’ordinaria amministrazione e sono responsabili degli atti compiuti ovvero omessi sino al subentro del nuovo Consiglio eletto dall’assemblea.
I poteri dei Consiglieri che si trovino nel periodo di “vacatio” restano limitati all’ordinaria amministrazione, ivi compresi quelli già deliberati dall’assemblea che necessitano della relativa “esecuzione”.
Per gli atti di straordinaria amministrazione che dovessero necessariamente insorgere, i Consiglieri decaduti devono provvedere in via d’urgenza se il loro intervento deve essere eseguito nell’interesse della Società, ma devono senza indugio sottoporre all’assemblea il loro operato e richiedere eventualmente l’autorizzazione per ulteriori attività.
Nella stipula dei contratti è necessario rendere espliciti tutti i riferimenti dei contraenti, ivi compreso il mandato ricevuto dalla Società rappresentata.
Ciascuno dei contraenti può richiedere le informazioni sui poteri del rappresentante della persona giuridica, il quale risponde anche penalmente di quanto dichiarato.