Quesito del 18/03/2022

Egr. avvocato, in data 1.3.2019 sono diventato socio di una Cooperativa, versando la quota di iscrizione. Dopo una serie di colloqui, il giorno 24 marzo 2019 ho effettuato bonifico di € 15.000,00. Il giorno successivo al bonifico, ho sottoscritto insieme al presidente della Cooperativa un “verbale di assegnazione” dove è scritto:
– il socio assegnatario ha manifestato la volontà di prenotare un alloggio;
– la cooperativa assegna al socio l’alloggio al costo complessivo di € 100.000;
– il socio versa al momento della sottoscrizione del presente atto l’importo di € 15.000,00 pari al 15% del costo (bonifico da me effettuato il giorno precedente) e riconosce sin da ora la quota parte di sua spettanza delle spese di gestione già previste nel costo convenuto di € 100.000,00;
– il socio accetta l’assegnazione e si impegna ad accollarsi il mutuo a seguito di assegnazione definitiva dell’alloggio.
Lo stesso giorno si è riunito il C.d.A. della Cooperativa che ha deliberato l’assegnazione dell’immobile in mio favore. Poiché i lavori non sono mai iniziati, a fine ottobre 2020 ho fatto richiesta di recesso dalla Cooperativa sulla quale non ho mai avuto una risposta formale.
Di fatto però non ho più versato la quota annuale. Da allora ho vanamente richiesto la restituzione dell’acconto ma nonostante le rassicurazioni ancora non ho ricevuto nulla.
Ho diritto alla restituzione integrale oppure la Cooperativa ha titolo per trattenere le somme? Eventualmente, come posso procedere?

Risposta al quesito:
Occorre verificare la causale del versamento, rilevando se gli importi sono stati collegati al costo di costruzione ovvero anche alle spese generali.
Nel primo caso il socio receduto ha diritto al rimborso dell’intero, posto che nella Cooperative edilizie a chi recede deve essere restituito quanto pagato in acconto prezzo, mentre può essere trattenuto quanto versato per spese generali.
In caso di ritardo o rifiuto illegittimo in ordine alla restituzione dell’acconto prezzo da parte della Cooperativa, il socio receduto può agire giudizialmente (Tribunale delle Imprese) ovvero in sede amministrativa( Vigilanza Cooperative) a tutela dei propri diritti.