Egregio avvocato, dal 2005 sono socio di una cooperativa edilizia che per statuto è aperta ai soci per soddisfare il bisogno della casa ad un prezzo di mercato il più conveniente possibile. Lo Statuto ha poi previsto che l’intento mutualistico dei soci può essere raggiunto anche con la realizzazione di immobili destinati ad uso diverso dalle abitazioni (come studi e box da vendere a terzi).
Ebbene, pur non avendo bisogno di abitazione sono diventato socio perché interessato unicamente ad un eventuale acquisto di un ufficio. Nel 2015 si è realizzata la costruzione delle abitazioni, uffici e box ma non essendo più interessato all’acquisto dell’ufficio ho rinunciato e mi è stata restituito l’acconto versato. Nel 2019, a completamento delle operazioni di assegnazione delle abitazioni ai soci e vendita degli uffici e box a terzi, in occasione di un’ispezione del M.I.S.E., l’Ispettore incaricato ha eccepito, per vie brevi, che i soci interessati solo al terziario (uffici e box) non potevano essere soci della Cooperativa.
Fino al 2018 ho versato le quote amministrative di gestione, poi non più. Attendevo che l’Assemblea dei Soci, deliberasse la mia giusta esclusione dal sodalizio ma non è avvenuto rimanendo annoverato come socio. In questi giorni, dopo più di 3 anni, la Cooperativa mi ha chiesto il versamento delle quote amministrative annuali di gestione non pagate del 2019, 2020 e 2021. Le chiedo a che titolo dovrei versare tali quote amministrative se stando al rilievo dell’Ispettore, non ho mai avuto i requisiti mutualistici di socio?
Non dovrebbe, anzi, essere la Cooperativa a restituirmi le quote amministrative versate senza motivo, almeno da quando ho rinunciato al terziario nel 2015?
Risposta al quesito:
Con la rinuncia all’assegnazione e soprattutto con la restituzione del versatosi dovrebbe essere concluso anche il rapporto sociale, sicché non si dovrebbe porre alcun problema in ordine alla qualità di socio negli anni successivi.
Si dovrebbe, tuttavia, verificare la situazione documentale al fine di potere stabilire la predetta vigenza dell’obbligo asserito dalla Cooperativa.
In ogni caso, a seguito dell’accertamento ispettivo e della effettiva cessazione dei rapporti (convocazioni, riunioni, corrispondenza) appare plausibile che nessun importo sia dovuto per spese generali dalla data dei predetti eventi.
Non è così per i periodi precedenti , in quanto anche il “rapporto di fatto” può ritenersi idoneo a giustificare la partecipazione alle spese generali del soggetto che lo intrattiene.
Quanto precede, quindi, esclude il diritto al rimborso del versato per le spese generali, mentre resta fermo l’assenza dell’obbligo contributivo successivamente alla cessazione del rapporto a seguito degli eventi sopra citati.