Egr. avvocato, sono una collega e vorrei avere lumi e dritte su argomenti per me nuovi e mai trattati in precedenza.
In breve i fatti: mio marito, militare, nell’ottobre del 2003 diventa socio di una società Cooperativa edilizia a contributo pubblico trentacinquennale a proprietà indivisa. Nel maggio 2006 entra nel godimento dell’alloggio e, prima dell’immissione, effettua un saldo richiesto dalla Cooperativa (aprile 2006) dove, tra le varie voci, compaiono IVA al 4% per la costruzione e varianti (varianti mai richieste e di conseguenza mai effettuate), IVA al 20% per servizi generali, prestazioni professionali e forniture extra capitolo, IVA al 10% per oneri di urbanizzazione.
Premetto che l’alloggio, prenotato prima e assegnato poi dalla Cooperativa edilizia, è stato costruito su area in diritto di superficie. Su richiesta dei soci e dopo tutti i nulla osta degli Enti preposti la Cooperativa si trasforma da proprietà indivisa a proprietà individuale. Nell’ottobre 2012 mio marito e gli altri soci prenotatari con atto notarile divengono assegnatari dell’alloggio e dimessi da soci.
Il rogito (nell’art. corrispettivo – modalità di pagamento) testualmente recita: “Il corrispettivo della presente assegnazione è stato determinato in complessivi Euro … oltre IVA in misura del 4%”, ci tengo a precisare che non viene rilasciata alcuna fattura rispetto a quanto già pagato in precedenza sia in termini di IVA che di costo dell’immobile. In realtà gli ex soci non si sono curati di quest’aspetto perché sapevano di aver già pagato l’IVA e difatti la cooperativa non l’ha mai richiesta, fino al 2021.
A questo punto è necessaria un’ulteriore disamina in quanto si interseca con la vicenda poc’anzi illustrata. Fino al 2016 gli ex soci ricevono il contributo pubblico così come previsto dalla legge. Nel 2017, a seguito della mancata erogazione dello stesso e attraverso un accesso agli atti, si rendono conto che l’Agenzia delle Entrate aveva effettuato un pignoramento verso terzi (Provveditorato OO.PP.) per un ammontare di circa 100.000,00 Euro per mancati versamenti di tasse e tributi da parte della Cooperativa. Vi è di più, già nel 2016 l’A.d.E. aveva eseguito un accertamento circa il mancato versamento dell’imposta intimando la Cooperativa a pagare, intimazione rimasta priva di riscontro e seguita poi da una esecuzione presso terzi da parte dell’ente riscossore. Pertanto l’erario al fine di sanare il debito ha aggredito il contributo pubblico in possesso della cooperativa (che sarebbe dovuto esser ripartito tra gli ex soci).
Consapevoli del fatto che non avrebbero più percepito quel contributo a causa della discutibile gestione della società cooperativa gli ex soci archiviano la questione. Nel 2019 mio marito vende l’immobile assegnato. Nel giugno 2020 la Cooperativa viene commissariata.
A marzo 2021 tutti gli ex soci, mio marito compreso, ricevono un atto stragiudiziale da parte del Commissario Governativo il quale chiede il corrispettivo per il mancato versamento dell’IVA al 4% sul trasferimento dell’immobile (come da rogito del 2012) calcolando la stessa IVA sull’intero valore dell’immobile, costruito su area in diritto di superficie. Il Commissario è stato tempestivamente reso edotto di tutta la situazione fino ad ora illustrata, producendo anche idonea documentazione, ma, nell’agosto 2021 mio marito riceve un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per mancato versamento dell’IVA alla Cooperativa.
Premetto che è stata già fatta un’opposizione, i quesiti sono i seguenti: secondo Lei, in questa situazione posso innanzitutto eccepire un difetto di legittimazione passiva avendo venduto l’immobile nel 2019 ed eventualmente essere chiamato in causa dal nuovo acquirente?
A mio avviso la richiesta dell’IVA al 4% avanzata dal Commissario governativo nel 2021 a fronte di un’IVA già pagata dai soci nel 2006 previa immissione nel diritto di godimento dell’immobile è priva di giustificazione, Lei cosa ne pensa?
E soprattutto è altrettanto priva di giustificazione un’IVA al 4% calcolata sul valore dell’intero immobile senza considerare che lo stesso si trova su area in diritto di superficie?
Risposta al quesito:
Con l’entrata in vigore della Legge n. 102/2009 di conversione del D.L. n. 78/2009, avvenuta il 05.08.2009, la normativa iva sulle assegnazioni degli immobili da parte delle Cooperative edilizie ha subito rilevanti modifiche.
In particolare, la corresponsione degli acconti in conto costruzione in favore della Cooperativa è divenuta un’operazione imponibile, con tutti i conseguenti adempimenti, tra cui la relativa fatturazione.
E’, inoltre, mutata la base imponibile sulla quale applicare l’imposta, che è diventata pari all’intero prezzo di acquisto (indipendentemente se l’assegnazione abbia ad oggetto il diritto di proprietà ovvero di superficie).
Nel caso di specie, il pagamento del prezzo è avvenuto in occasione dell’assegnazione provvisoria (anno 2006) sotto la vigenza della precedente normativa, la quale considerava l’operazione effettuata ai fini iva soltanto al momento della cessione del diritto reale sull’alloggio mediante il rogito notarile. Conseguentemente, a tale data il socio assegnatario avrebbe dovuto corrispondere alla Cooperativa l’importo dovuto a titolo di iva sull’intero prezzo, non essendo gli eventuali pagamenti precedenti assoggettati ad iva.
A sua volta, la Società avrebbe dovuto versare all’Erario l’imposta ricevuta dai Soci, al netto delle detrazioni eventualmente spettanti.
In linea generale, quindi, appare corretta la pretesa del Commissario governativo, il quale ha agito nei confronti degli assegnatari per recuperare l’iva nella misura dagli stessi dovuta alla Società alla data di acquisto del diritto di superficie.
Per quanto riguarda il complessivo importo pagato dal socio alla Cooperativa al momento dell’assegnazione provvisoria (che non dovrebbe aver incluso l’iva per le ragioni di cui sopra), è presumibile che le voci descritte nel quesito come “iva per costruzione, varianti, costi generali ecc.” fossero riferite al rimborso dell’imposta pagata dalla Cooperativa stessa ai rispettivi fornitori (trattandosi in tal caso del relativo riaddebito sul socio, secondo l’ordinario meccanismo della rivalsa) e non all’iva dovuta sul prezzo di cessione dell’alloggio (da corrispondersi, secondo la normativa allora vigente, integralmente al momento dell’atto pubblico).
Rimane, comunque, necessario l’esame documentale affidato al Legale patrocinatore del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ciò anche in ragione degli aspetti strettamente civilistici che potrebbero stravolgere la questione e addirittura vanificare la pretesa del Commissario.