Quesito del 22/11/2021

Egregio avvocato, Le espongo subito il quesito.
Ho acquistato tramite asta un immobile di una cooperativa edilizia il L.c.a.. Precedentemente al mio rogito tutti gli altri condomini essendo ex-soci, si sono fatti assegnare le case dal MISE a fronte dell’accollo delle spese inerenti le opere mancanti per l’ottenimento dell’agibilità nonché oneri dell’urbanizzazione. Alla prima riunione condominiale mi veniva chiesto di partecipare alle spese cospicue di manutenzione straordinaria utile all’ottenimento dell’agibilità, nonché ai predetti oneri.
Le chiedo se anch’io devo partecipare a queste spese, tenuto conto che il Commissario Liquidatore ha dichiarato nel mio rogito che relativamente all’immobile sussistono i requisiti di legge per il rilascio del certificato di agibilità però l’immobile potrebbe esserne privo e che l’eventuale suo ottenimento rimarrà ad esclusivo carico mio.
Ravvisando la differenza abissale tra il pagare solo professionista incaricato a formalizzare l’agibilità ed invece supplire alle somme ingenti per la ristrutturazione ed oneri, come mi devo comportare?

Risposta al quesito:
Nelle Procedure concorsuali la vendita all’asta degli immobili avviene generalmente nelle condizioni di fatto e di diritto in cui essi si trovano.
Nel caso di specie, il Commissario Liquidatore ha espressamente dichiarato l’assenza del certificato di abitabilità, nonostante la “condizioni” per poterlo ottenere.
Il problema si pone, dunque, in riferimento alla interpretazione del termine “condizioni”, in particolare se le stesse riguardassero o meno il completamento di tutti i lavori previsti in progetto.
Orbene, se nel rogito non emergono elementi che definiscono lo “stato dei lavori” si può presumere che il relativo completamento propedeutico all’ottenimento dell’abitabilità fosse ricompreso nello stato di fatto e di diritto in cui è stato ceduto l’immobile.
Nella prospettiva che precede, dunque, sembra che l’aggiudicatario debba partecipare al costo dei lavori nella qualità di condomino e non possa pretendere alcuna rivalsa dalla Liquidatela alienate.
Va, comunque, approfondita l’interpretazione del contratto di cessione.