Quesito del 24/10/2021

E’ annullabile una delibera (in quanto inefficace) che obbliga il socio di una cooperativa a mutualità prevalente dopo alcuni anni a corrispondere una doppia quota rispetto a tutti gli altri per pagare spese di iva, consorzio consulenze legali e tecniche generali solo perchè la legge gli ha consentito con i medesimi mq. acquisiti volontariamente al momento della sottoscrizione della quota sociale di suddividere lo stesso immobile in due, senza che ciò implichi effetti direttamente proporzionali all’aumentare delle spese generali di ripianamento costi cooperativa?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare il “sistema” di imputazione delle spese, se, quindi, sia fondata l’ipotesi della suddivisione delle spese in base all’unità immobiliare indipendentemente dalla relative dimensioni.
Se così fosse, il sistema di addebito delle spese adottato dalla Cooperativa sarebbe illegittimo e le relative delibere sarebbero affette da nullità in quanto in contrasto con le disposizioni di legge.
Ed infatti, l’art. 2516 del codice civile dispone la parità di trattamento dei soci in ordine al rapporto mutualistico, sicché la “contribuzione” di ciascun socio cooperatore non può essere maggior o minore di quella degli altri soci.
Nel caso di specie, il principio di parità appare violato, non sussistendo la proporzionalità dei costi con le dimensioni dell’alloggio (si tratta di costi direttamente imputabili all’alloggio e, quindi, ricompresi nella prestazione mutualistica, il cui valore deve essere identico per tutti i soci).
Quanto precede, però, riguarda esclusivamente il “rapporto mutualistico”, cioè il contratto di assegnazione dell’alloggio prenotato dal socio, sicché resta autonomo il rapporto sociale, i cui oneri (spese generali di amministrazione) potrebbero scontare il criterio della suddivisione in parti uguali tra tutti i soci (ciò in base alle disposizioni statutarie ovvero della marginalità delle eventuali differenze).