Gentile avvocato, Le scrivo per chiederLe di chiarire i miei dubbi sulla proprietà della mia abitazione.
Sono assegnatario in uso e godimento dal 24/01/2013 fino alla data del 23/01/2021, di un appartamento, in regime di edilizia agevolata e convenzionata della Regine Lazio, i cui effetti traslativi decorrono alla data del 24/01/2021 ai sensi della legge 493/93. In data 11/02/2015 ho stipulato l’atto di assegnazione, sottoposto a termine iniziale ed a condizione risolutiva, con il quale la Cooperativa Edilizia assegna e trasferisce la proprietà superficiaria alla data del 24/01/2021, specificando che l’acquisto del diritto è soltanto da tale momento e senza efficacia retroattiva. Il corrispettivo dell’acquisto dell’abitazione è stato interamente pagato. Quando ho stipulato l’atto del 2015 ero in comunione dei beni, ma a far tempo dal 16/09/2020 la comunione si è sciolta a seguito della separazione giudiziale da me promossa, come da provvedimento del Giudice a vivere separati.
Poiché l’acquisto del diritto della proprietà superficiaria è avvenuto in regine di separazione dei beni, che diritti può vantare l’ex coniuge sull’abitazione?
Risposta al quesito:
L’ex coniuge non può vantare alcun diritto sull’abitazione, in quanto la proprietà è stata trasferita in data successiva alla stipula del relativo atto pubblico.
Le eventuali pretese, però, possono riguardare i versamenti eseguiti nel corso del regime di comunione, a titolo di anticipazione del prezzo di assegnazione.
In ragione del predetto regime, infatti, l’ex coniuge può pretendere il rimborso del 50% del prezzo anticipato per l’assegnazione dell’alloggio, almeno che il coniuge acquirente non dimostri la provenienza a lui riservata delle risorse finanziarie di cui si tratta.