Gent.mo Avvocato, in riferimento al mio quesito dell’8/3/2021 e della sua risposta del 23 marzo 2021, Le chiedo cortesemente un ulteriore chiarimento in quanto nel mio quesito non avevo specificato che “nel 1989 gli alloggi venissero assegnati e in parte trasferiti con una scrittura privata autenticata dal notaio e trascritta alla Conservatoria dei registri immobiliari”.
Le chiedo per cortesia di riformulare la risposta alla luce di questo ulteriore dettaglio e conoscere quindi:
1) Quando effettivamente il socio è diventato proprietario.
2) Se nel nostro caso il momento rilevante, al fine di stabilire l’acquisto della titolarità dell’immobile e, quindi, di verificare se esso ricada o meno nella comunione legale, va individuato in quello della stipulazione, da parte del socio, del contratto di “mutuo individuale” (cioè quando il singolo socio ha provveduto a saldare singolarmente nel 2005) oppure in quello della scrittura privata autenticata dal notaio di assegnazione dell’alloggio e trascritta alla Conservatoria dei registri immobiliari (anno 1989).
3) Il decesso del coniuge del socio, in comunione legale, avvenuto nel 1992 nel periodo della limitazione dei cinque anni, cosa determina ai fini della successione?
4) Chi sono gli eredi del socio risposato e deceduto?
Risposta al quesito:
Va confermato che il trasferimento della proprietà consegue all’atto notarile di assegnazione definitiva dell’alloggio, avendo l’atto di prenotazione (scrittura privata) esclusivamente effetti obbligatori.
Se, tuttavia, il quesito attiene alla “comunione dei beni tra i coniugi” va osservato che tale regime coinvolge, comunque, i versamenti eseguiti in costanza di matrimonio, nel senso che, a seguito dello scioglimento della comunione, il coniuge ha diritto al 50% dei predetti versamenti eseguiti a titolo di anticipazione del prezzo.
Se il coniuge è in regime di comunione al momento del rogito, diviene proprietario del 50% dell’immobile, almeno che non sussistano motivi di esclusione del diritto, quali il reimpiego di somme provenienti da una eredità acquisita dal socio assegnatario (in tal caso unico proprietario).
Quanto precede dovrebbe essere stato valutato dal notaio in sede di rogito e, quindi, risultare anche implicitamente dal relativo atto.
Al coniuge deceduto succedono gli eredi secondo il codice civile (coniuge superstite e figli o, in mancanza di questi ultimi, gli scendenti e i collaterali fratelli e sorelle del de cuius) e, nel caso di immobile assegnato da Cooperativa in regime di edilizia agevolata, ciò avviene indipendentemente dal periodo quinquennale dei vincoli di cedibilità a terzi dell’immobile.