Gent.mo avvocato, certo della sua esperienza e professionalità torno a chiedere una risposta si/no al mio quesito.
In data 9/4/2020 ebbi modo di descrivere quale era il mio pensiero di cui chiesi informazione in merito. Locali costruiti in schiera. Aimè quel pensiero si sta consumando, con la collaborazione di vari personaggi che ruotano intorno ad una Cooperativa di Taranto. Il presidente (burattinaio), figlia sposata con avvocato che reggono le fila ed è inserito come difensore della coop. (e qui c’è un conflitto di interesse da denunciare?) un geometra, infine il notaio, che ha redatto il rogito dopo tutte le prassi burocratiche da indivisa a divisa.
Il notaio ha disatteso il suo mandato di ufficiale pubblico (neutrale) in quanto non ha preso in considerazione le visure catastali e allegati che noi 12 soci abbiamo fatto presente, ma si è avvalso della dettatura del presidente, così i locali vengono inseriti in seno alla coop. e non viceversa ai soci della schiera che dal 1995 ad oggi, prima ici e dopo imu, e parti comuni ininterrottamente pagate esclusivamente da noi 12.
Possiamo chiedere il diritto dell’usucapione come da dispositivo dell’art. 1158 codice civile “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento [957, 978, 1021, 1022, 1031] sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”?
Infine R/R della Cooperativa con oggetto: costruendo inviataci 1986 delibera la ditta appaltatrice la quale offerta finale è di 72.000.000 milioni ad appartamento. I soci in questione hanno versato somme per 40.866.500 comprese di 4.500.000 per progetto e allegati più 60.000.000 ml di mutuo erogato dalla Regione Puglia fanno la cifra di circa 114.000.000.
Per finire domando, si può impugnare il rogito (firmato sotto pressione)?
Risposta al quesito:
L’istituto dell’usucapione presuppone il possesso continuato per venti anni dell’immobile a condizione che:
a) sussista nel possessore l’intento di detenere l’immobile quale proprietario;
b) non vi sia alcuna concessione dell’effettivo proprietario in ordine alla detenzione ovvero non sia tra le parti pendente un rapporto contrattuale che contempli la detenzione medesima.
Nel caso di specie non sussiste alcuna delle condizioni previste dalla norma, posto che il socio è prenotatario dell’alloggio e lo detiene in attesa dell’assegnazione definitiva da parte della Cooperativa che ne è proprietaria.
Qualunque atto, ivi compreso il rogito, può essere impugnato per vizio del consenso, ma occorre la prova della costrizione, che deve essere rappresentata da un evento materiale o psicologico impeditivo dell’autodeterminazione.
Nel caso di specie non sembra sussistere il predetto evento, ma semplicemente la scelta di colui che stipula, diretta ad evitare ipotetiche controversie giudiziarie, da instaurare a tutela dei propri diritti.