Consorzio dei lottizzanti paga al Comune oneri di urbanizzazione per non farsi escutere; la cooperativa edilizia ha cessato dopo aver assegnato tutti gli alloggi ai soci.
Questi rispondono verso i lottizzanti degli oneri pagati?
Risposta al quesito:
Gli oneri di urbanizzazione costituiscono una sorta di “obbligazione propter rem”, cioè di un debito che insegue il bene materiale, almeno per quanto riguarda il rapporto con il concedente.
In ragione di quanto precede, il Comune potrebbe pretendere il pagamento dagli effettivi proprietari del bene, assegnatari delle Cooperative beneficiarie.
Nel caso di specie, tuttavia, sembra che sia il Consorzio ad avere il credito per avere anticipato il pagamento all’Ente pubblico, sicché il rapporto va considerato di diritto privato e, pertanto, il Consorzio può vantare il credito direttamente nei confronti del socio solamente se in possesso di un titolo specifico (ad esempio obbligazione a garantire il pagamento del debito sociale assunta in sede di assegnazione).
In ogni caso va rilevato che il Consorzio può agire con azione di responsabilità (se non prescritta) nei confronti degli ex amministratori della Cooperativa, i quali hanno assegnato gli immobili.