Quesito del 22/07/2021

Faccio parte di una cooperativa edilizia, che ad oggi presenta diverse situazioni debitorie fra cui il mancato versamento dell’Iva sui rogiti stipulati nel 2016 e 2017. Con la stipula notarile io all’atto del rogito ho regolarmente versato la quota di Iva alla Cooperativa, ma l’amministratore dell’epoca non l’ha versata a sua volta allo stato.
Ad oggi il nuovo Cda pressato dall’Agenzia delle entrate per il mancato versamento dell’Iva, chiede a noi soci di rifondere il debito nei confronti dell’Agenzia delle entrate.
Ma noi in qualità di soci siamo obbligati al pagamento? L’amministratore dell’epoca non era il sostituto d’imposta obbligato ad utilizzare le somme dei rogiti per il versamento dell’Iva allo Stato?

Risposta al quesito:
Con l’atto di assegnazione definitiva e il pagamento del prezzo da parte del socio si estingue ogni questione attinente il rapporto mutualistico (contratto di prenotazione–assegnazione) e la Cooperativa non può pretendere maggiorazioni di prezzo a qualunque titolo (a meno che nell’atto pubblico di assegnazione vi siano specifiche riserve della Società).
I soci assegnatari restano obbligati a versare alla Cooperativa esclusivamente le spese generali necessarie per l’amministrazione fino all’estinzione.
Alla luce di quanto precede, non sussistendo deliberazioni specifiche dell’assemblea sugli obblighi di versamento da parte dei soci, gli stessi non sono obbligati a riversare l’iva già versata in sede di rogito.
La Cooperativa è società a responsabilità limitata sicché per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente con il proprio patrimonio e, in caso di incapienza, viene posta in liquidazione coatta amministrativa.
In assenza del predetti specifici deliberati assembleari, i soci restano indenni da responsabilità.
Trattandosi di obbligazione tributaria sussiste la responsabilità solidale degli amministratori inadempienti.