Quesito del 21/07/2021

Illustrissimo avvocato, siamo stati autorizzati a riassegnare gli alloggi in proprietà, come previsto dalla L. n. 179/92, ai soci già assegnatari in godimento.
Sorgono dubbi su: 1) comunione o non del bene per chi si è sposato recentemente, quando il socio era già assegnatario e aveva pagato il prestito speciale da diversi anni; 2) sulla possidenza dei requisiti, nel momento della assegnazione in vendita, che potrebbe essere venuta a mancare per alcuni componenti della famiglia; nonostante la regione non ha sollevato questo problema perché dati per posseduti alla prima assegnazione fatta; 3) prezzo di vendita, ovvero scomputo con prestito speciale in bilancio del socio, così come stabilito dall’art. 18 L. n. 179/92 e calcolo su di esso dell’imposta di registro del 2% invece del valore catastale.
Che succede se la cooperativa va ad estinzione con il completamento delle vendite di tutti gli alloggi e un socio già assegnatario in godimento da 30 anni avesse il coniuge che recentemente ha ricevuto in donazione una abitazione nello stesso Comune?
La Regione non ha chiesto la possidenza dei requisiti ad oggi per la trasformazione in proprietà. La prego di darci qualche chiarimento al riguardo perché i notai interpellati hanno idee diverse.

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa è a finanziamento pubblico, a seguito della trasformazione da indivisa a divisa, i requisiti dei soci devono essere quelli posseduti alla data dell’assegnazione in godimento, come statuito dall’art.18 comma 5 della L. n. 179/92.