Quesito del 13/07/2021

Gentile Avvocato, sono socio prenotatario di una società cooperativa edilizia p.a. Prima di esporre il quesito elenco i fatti in ordine cronologico. Nel mese di novembre 2017 è stato rinnovato il consiglio di amministrazione (composto da tre membri). Nel mese di dicembre 2019, uno dei componenti ha presentato le dimissioni dalla carica di consigliere, di presidente dello stesso e recesso dalla qualità di socio. I due consiglieri rimasti non hanno provveduto a regolarizzare le dimissioni alla camera di commercio, né hanno proceduto a convocare l’assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione poiché intenzionati a cooptare una figura esterna. Nel mese di novembre 2020 è scaduto il consiglio di amministrazione. I due consiglieri non avevano ancora proceduto con la cooptazione, né hanno convocato l’assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione. Inoltre non risultavano regolarizzate alla camera di commercio le dimissioni del presidente dimissionario. A seguito di una diffida da parte di quest’ultimo hanno proceduto con la cooptazione nel mese di febbraio 2021.
Orbene, Le chiedo: i due consiglieri rimasti potevano nominare per cooptazione un consigliere esterno (poi eletto presidente) pur essendo scaduto il loro mandato o in questo caso dovevano convocare l’assemblea dei soci?

Risposta al quesito:
La cooptazione di un componente il CDA è prevista in via del tutto eccezionale al fine di non turbare l’attività piena dell’Organo esecutivo, tanto che la norma prevede la permanenza in carica sino alla prima assemblea utile della Società.
La scadenza dell’Organo esecutivo non comporta automaticamente la perdita dei poteri degli amministratori, i quali restano in carica sino alla loro sostituzione a seguito di delibera assembleare.
Nel caso di specie, dunque, gli amministratori in proroga potevano cooptare il terzo elemento, a condizione però che lo stesso rimanesse in carica fino alla prima assemblea utile.
L’inerzia degli amministratori sulla convocazione dell’assemblea può essere rilevata dai soci che ne hanno interesse, i quali posso intimare agli amministratori prorogati di convocare con urgenza l’assemblea dei soci.
Se l’inerzia permane e comporta danni per la Società, i soci interessati possono ricorrere innanzi al Tribunale delle Imprese territorialmente competente.
In ogni caso, se i soci interessati rappresentano almeno un ventesimo, gli amministratori prorogati debbono convocare l’assemblea senza ritardo e, non provvedendo, può essere richiesta la convocazione al Presidente del Tribunale.