Quesito del 21/03/2021

Chiedo un parere in merito alla controversia di seguito indicata.
Ero socio di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa istituitasi nel 1998, ho pagato regolarmente le quote spettanti in rate trimestrali sino a marzo del 2013. Successivamente a seguito della mia separazione coniugale che vedeva assegnata a mia moglie l’abitazione, per conseguenti problemi economici omettevo ulteriori pagamenti sino alla data odierna.
Per tale motivo la cooperativa istituiva nei miei confronti un’azione legale a mezzo lodo arbitrale, contestandomi tutte le rate ommesse oltre alle spese accessorie di gestione per un totale complessivo di euro 70.000,00.
All’esito dell’istanza arbitrale “Collegio Arbitrale della Conciliazione delle Cooperative” che mi condannava al pagamento di cui sopra e notificata nell’anno 2018, nel 2019 mi giungeva la comunicazione di esclusione quale socio con richiesta di riacquisizione dell’unità abitativa. Restituzione che si formalizzava quando mia moglie volontariamente nel mese di Settembre 2020 liberava l’unita abitativa restituendo le chiavi.
Tanto premesso atteso che come previsto dallo Statuto della cooperativa i soci esclusi hanno diritto al rimborso delle quote versate e poiché io ho versato: 32.000,00 euro quale importo relativo alle quote trimestrali, 15.000,00 euro quale importo relativo alle quote ingresso socio e considerato che la somma di euro 70.000,00 sopra citata relativa all’esito del Collegio arbitrale comprende anche le quote trimestrali da me non versate sino alla restituzione dell’unità abitativa, e che se le avessi versate queste mi sarebbero state restituite dopo l’estromissione di socio.

Risposta al quesito:
Occorre verificare, innanzitutto, la causale dei versamenti eseguiti, ciò al fine di controllare se ve ne siano a fondo perduto non rimborsabili a norma di legge e/o di Statuto.
Ciò posto, si deve precisare, in generale, che i soci di Cooperative, esclusi o receduti, hanno diritto al rimborso di quanto versato in conto costruzione (non delle spese generali o altro) se non hanno fruito dell’assegnazione dell’alloggio.
Le Cooperative, tuttavia, possono trattenere anche le somme che imputano al socio per il periodo di detenzione dell’alloggio sine titulo, sicché nel caso di specie occorre verificare tale eventualità.
Il mancato versamento delle quote/contributi/acconti può costituire valida ragione per consentire alla Cooperativa di agire per il risarcimento del danno cagionato dal socio inadempiente al contratto sociale.
Alla luce di quanto precede, dunque, occorre valutare tutte le predette circostanze prima di accampare diritti verso la Cooperativa.