Quesito del 05/12/2020

Sono socio (almeno così mi dicono, io pensavo che ero oramai fuori) di una cooperativa edilizia. Gli appartamenti sono stati tutti costruiti ed assegnati se ricordo bene nel 2000-2001.
Successivamente e mi sembra nel 2006 è nato un contenzioso con altra ditta che aveva costruito un altro immobile nelle vicinanze che si è trascinato sino al 2019 prima davanti al TAR e poi avanti al Consiglio di Stato, terminato per fortuna a favore della mia cooperativa.
Preciso che ricordo che poiché la cooperativa continuava nei suoi scopi sociali ed erano subentrati atri soci noi che avevamo oramai avuto l’immobile e vi era stato il frazionamento ci prendemmo l’impegno di eventuali debiti solo per il procedimento che era in atto con questa ditta. Pertanto non ci è stata chiesta né sollecitata nessuna altra quota sociale annuale anche perché ripeto erano subentrati altri soci e noi avevamo l’appartamento.
Ora invece nonostante il contenzioso è chiuso ed ho chiesto il recesso dalla cooperativa mi è stato comunicato che questo non può avvenire perché la cooperativa deve sciogliersi con atto notarile. Nella circostanza mi è stato comunicato che la cooperativa ha un debito di circa 20.000,00 euro questo dovuto ai soci nuovi che non hanno più versato le quote perché non vi era nessuna speranza di costruire un immobile ed anche per il fatto che chi aveva avuto l’appartamento dopo il frazionamento non ha più versato alcuna quota sociale per la gestione e quindi adesso vi è un debito di circa 20.000,00 (parte il compenso del commercialista e parte di anticipi del presidente).
Adesso io chiedo: 1) sono sempre obbligato a pagare tali debiti?
2) Se si, posso chiedere la mia quota-parte del debito e recedere o devo arrivare per forza allo scioglimento della stessa cooperativa?
Spero di essere stato chiaro ma ho i miei dubbi, ma questo è dovuto alla situazione che si è creata.

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono società a responsabilità limitata, sicché i soci rispondono solamente per il capitale sottoscritto, mentre per i debiti sociali risponde la Società con il suo patrimonio.
Occorre, però, verificare se i soci abbiano assunto personalmente una o più obbligazioni sociali, ciò mediante deliberati assembleari ovvero mediante contratti di prenotazione e/o di assegnazione definitiva.
In assenza di tali accolli, i soci non rispondono delle obbligazioni sociali, con la sola eccezione per le spese strettamente necessarie alla procedura di liquidazione.
Se tale procedura non avviene a seguito di un nuovo programma costruttivo, in tal caso i soci già assegnatari hanno diritto al recesso, con il solo obbligo di versare una quota forfettaria per la partecipazione alle prevedibili spese della futura liquidazione ed estinzione della Società.