Quesito del 19/06/2020

Un consorzio di cooperative che ha raggiunto l’oggetto sociale con l’assegnazione delle aree al Comune, che non ha cause pendenti se non una piccola con un privato, chiede se possa procedere allo scioglimento e cancellazione dal Registro delle Imprese senza passare per la messa in liquidazione e se sia d’obbligo il notaio.
Il procastinarsi nel tempo comporta solo la sopportazione di inutili costi di gestione.

Risposta al quesito:
L’estinzione del Consorzio può avvenire solamente se sono state svolte tutte le operazioni di liquidazione dell’attivo e del passivo, tra cui vengono ricompresi anche i giudizi in corso.
Nel caso di specie, dunque, deve attendersi il passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio con il privato.
La procedura di liquidazione volontaria prevede la nomina di un liquidatore che viene nominato dall’assemblea straordinaria, il cui svolgimento deve avvenire innanzi al notaio.
In alternativa il Consorzio potrebbe essere sciolto d’ufficio dall’Autorità di Vigilanza, ma, in tal caso, la procedura è più complessa e comporta il possibile approfondimento di responsabilità amministrative.