Quesito del 30/05/2020

Gent.mo avv.to la cooperativa di cui faccio parte ha come proprio programma edilizio la realizzazione di 8 alloggi. I soci al momento iscritti risultano 9. Gli alloggi sono assegnati con verbale di assegnazione definitivo e il mutuo è stato frazionato. Manca solo l’atto notarile. Il nono socio non assegnatario ricopre la carica di presidente della cooperativa.
In considerazione del fatto che la cooperativa ha terminato il suo programma edilizio il socio assegnatario può essere cancellato dalla cooperativa anche contro la volontà della maggioranza.
Il socio non assegnatario ha diritto di voto in assemblea?

Risposta al quesito:
Il rapporto sociale si basa sul contratto di società che ha inizio con l’atto costitutivo e con l’accettazione dello Statuto.
Nel caso di specie occorre verificare se lo Statuto della Cooperativa prevede che i soci devono essere in numero pari agli alloggi da assegnare.
In assenza di una specifica previsione, è possibile che esistano soci in misura superiore agli alloggi, anche perché potrebbero subentrare a soci rinunciatari.
I soci, comunque, devono contribuire alle spese generali e hanno diritto di voto in assemblea.
Se gli alloggi sono stati tutti assegnati e la Cooperativa non ha deliberato lo svolgimento di un nuovo programma costruttivo, in tal caso il contratto sociale dei soci in esubero risulterebbe privo di causa e, quindi, dovrebbe essere estinto.
In concreto il caso prospettato non sembra avere alcun fondamento pratico, in quanto il socio in esubero sarebbe obbligato a versare le quote di spese generali senza alcun ritorno produttivo e non risulta comprensibile la ragione per cui, esistendo una maggioranza, essa non possa determinare le regole, prima di tutte quella della revoca del mandato al presidente (in esubero) e della nomina di un liquidatore che curi gli adempimenti per l’estinzione della Società.