Una volta che gli alloggi sono stati assegnati i soci riservatari hanno ancora diritto a votare in assemblea, ed inoltre se quest’ultimi sono congiunti con i soci assegnatari non esiste conflitto?
Risposta al quesito:
Occorre distinguere tra “aspiranti soci” e “soci riservatari”, essendo solo i secondi titolari del rapporto sociale. Se, nel caso di specie, si tratta di soci riservatari per i quali non è stata mai pronunciata l’estinzione del rapporto sociale, gli stessi hanno diritto di voto in assemblea sulle questioni societarie di carattere generale.
Per quanto riguarda il programma costruttivo, viceversa, i riservatari potranno intervenire esclusivamente sugli argomenti pertinenti al loro “interesse potenziale”, riguardante diritti e obblighi su di loro incombenti in caso di rinuncia di uno dei soci prenotatari che ancora non hanno avuto il trasferimento definitivo degli alloggi.
Va infine rilevato che i soci riservatari per essere tali devono contribuire alla copertura delle spese generali , sicché normalmente si tratta di “aspiranti soci” che non hanno alcun diritto di voto.
Non esiste conflitto di interesse tra soci che siano tra di loro parenti, sicché ciò accade anche per i soci riservatari, che siano tali (e rispettino le condizioni sopra esposte).