Egregio
Avvocato, sono socio di una cooperativa edilizia a modello spa, priva del
collegio sindacale. Per statuto il consiglio di amministrazione può essere
formato da un numero da tre a sette membri eletti dall’assemblea, che può
variare. La società, ad eccezione di un solo caso, ha sempre eletto tre
consiglieri.
Nell’ultimo rinnovo
del consiglio di amministrazione, avvenuto nel mese di novembre 2017, su quattro
candidati, tutti soci, ne sono stati eletti tre. Orbene, il 9 dicembre 2019 si
è dimesso il presidente sia dalla carica che da socio. Le dimissioni sono state
formalmente comunicate dai due consiglieri rimasti in carica in occasione
dell’assemblea del 26 febbraio 2020.
In tale circostanza
i due consiglieri hanno dichiarato che a breve provvederanno con la procedura
della cooptazione (art. 2386 cc.) alla nomina del terzo consigliere. Il loro
intendimento è quello di scegliere una persona terza, non socio, malgrado ci
sia la possibilità di cooptare lo scrivente socio, primo dei non eletti
nell’assemblea che si era tenuta nel mese di novembre 2017.
Le chiedo se ciò è
possibile anche in relazione ai divieti previsti dall’art. 2386 c.c..
Risposta al quesito:
La cooptazione è prevista dall’art. 2386 c.c. a determinate condizioni, tra cui quella che sia efficace sino alla prima assemblea utile in cui dovrà procedersi mediante l’elezione da parte dell’assemblea.
Alla luce di quanto precede si tratta di un evento provvisorio dettato da esigenze organizzative volte ad impedire effetti dannosi per la Società.
Per tale ragione viene concessa ai consiglieri rimasti in carica la facoltà (discrezionale) di scegliere il nuovo amministratore “provvisorio”, anche tra i non soci se lo Statuto non prevede tale qualità per gli amministratori.
Le altre disposizioni dell’art, 2386 c.c. non sembrano pertinenti con il caso esposto, almeno in relazione alle informazioni fornite.