Quesito del 26/02/2020

Sono presidente di una cooperativa edilizia a proprietà divisa che sta per formalizzare il contratto di appalto con l’impresa costruttrice per l’edificazione degli alloggi da assegnare ai soci. Questi ultimi provvederanno a versare alla cooperativa gli acconti relativi alla costruzione (che saranno poi versati da quest’ultima all’impresa costruttrice) in base agli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) previsti dal contratto di appalto.
Ciò premesso, facendo riferimento all’art. di pag. 1 del link Diritto Tributario sul sito dello Studio (“Detrazioni ai fini Irpef anche per il 2016 a favore di cooperative edilizie di abitazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio….”) pongo i seguenti quesiti:
1) Al fine di usufruire della detrazione prevista per le spese di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, il bonifico bancario in cui indicare la causale che fa riferimento all’art. 16-bis, lett. d), del DPR 917/1986 è quello fatto dal socio alla cooperativa, con cui viene fornita la provvista per il pagamento del S.A.L., oppure quello fatto dalla cooperativa all’impresa di costruzione in sede di pagamento del S.A.L. medesimo? Conseguentemente: su quale dei due bonifici deve essere applicata la ritenuta d’acconto dell’8% da parte della banca?
2) Nell’articolo si legge: “Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione di tutti i succitati lavori, sono oggetto di detrazione anche le spese per le prestazioni professionali connesse agli interventi e per l’acquisto dei materiali, l’iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori, nonché gli oneri di urbanizzazione.” Come sono quantificate, e da chi devono essere attestate, le spese suddette ai fini della detrazione?
3) Nell’articolo si legge che “Il socio potrà ottenere la detrazione anche se l’impresa esecutrice dei lavori sia stata pagata tramite finanziamento. In tal caso la finanziaria dovrà effettuare il bonifico da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge, di cui il socio dovrà conservare la ricevuta, e la spesa si considererà sostenuta nell’anno in cui è stato disposto il bonifico.” Ciò significa che possono usufruire della detrazione anche i soci che provvedono al pagamento delle spese in parola tramite mutuo bancario?

Risposta al quesito:
Nel caso descritto, è in fase di stipula il contratto di appalto tra la Cooperativa a proprietà divisa e l’impresa costruttrice, per l’edificazione del complesso edilizio, all’interno del quale saranno realizzati anche autorimesse e posti auto pertinenziali. I soci corrisponderanno alla Cooperativa gli acconti a copertura dei vari costi di costruzione e la Cooperativa stessa pagherà l’impresa appaltatrice in base ai S.A.L. concordati.
Per quanto riguarda gli esborsi sostenuti pro quota dai soci per la realizzazione delle autorimesse e dei posti auto, sarà possibile usufruire della detrazione prevista dalla normativa fiscale a patto che la relativa dichiarazione dei redditi sia successiva alla registrazione del contratto di assegnazione provvisoria dell’alloggio o del rogito notarile dai quali risulti il vincolo pertinenziale. Non è, invece, indispensabile che il pagamento degli acconti finalizzati alla costruzione della pertinenza sia avvenuto in data successiva all’ultimazione dell’alloggio, secondo l’attuale interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria.
Premesso tutto quanto sopra, nel caso di specie il bonifico di cui all’art. 16-bis, lett. d), del DPR 917/1986 (cd. bonifico parlante), sul cui importo sarà applicata la ritenuta d’acconto, è da considerarsi quello effettuato dalla Cooperativa in favore dell’appaltatrice, nel quale dovrà indicarsi, tra gli altri dati, il codice fiscale dei beneficiari della detrazione.
Ai fini del calcolo della detrazione, nell’esborso complessivo sono inclusi anche gli ulteriori costi enunciati nel quesito, che dovranno essere documentati dalle fatture di acquisto e dalle ricevute di pagamento di tasse ed oneri di natura amministrativa, da custodire ai fini probatori. Dovrà essere la Cooperativa, che ha materialmente sostenuto tali esborsi, a conservarne la documentazione giustificativa nonché ad attestare nei confronti di ciascun socio la quota di costo allo stesso addebitabile ai fini della relativa detrazione.
Infine, appare non ostativa all’agevolazione fiscale la circostanza che l’importo corrisposto dal socio alla Cooperativa, a copertura dei costi di realizzazione dell’intervento edilizio, gli sia stato erogato dalla Banca a seguito della stipula di contratto di mutuo.