Quesito del 04/02/2020

Egregio avvocato sono ex socio di cooperativa edilizia usufruente, tuttora, dei contributi di cui alla legge 492/75. La cooperativa nel 2012 è passata da indivisa a divisa e successivamente, 2014, si è proceduto all’assegnazione degli alloggi ai singoli soci.
Ora, non avendo affrancato e fermo restando i vincoli convenzionali (prezzo massimo di cessione e requisiti soggettivi stabiliti in convenzione), mi sorge il dubbio che anche i requisiti soggettivi concernenti l’edilizia agevolata sopravvivano.
Nel caso affermativo Le chiedo, inoltre, se l’estinzione anticipata del mutuo (con – evidentemente – successiva perdita dei contributi ipoteticamente spettanti sulla parte residua del mutuo) mi liberi dall’onere di trovare acquirenti rientranti nei parametri reddituali e di categoria richiesti dal contributo.

Risposta al quesito:
E’ molto probabile che la Cooperativa abbia realizzato in zona 167 stipulando con il Comune la Convenzione ex art. 35 L 865/71, con la concessione dell’area in diritto di superficie.
In tal caso il vincolo dei requisiti soggettivi persiste anche per i successivi acquirenti al pari del vincolo di prezzo.
I succitati vincoli, infatti, vengono imposti oltre che dalla legge di finanziamento anche dalla Convenzione con il Comune.