Egregio avvocato, una cooperativa edilizia, costituita regolarmente da tre soci, come si evince da relativo statuto/atto costitutivo, può iniziare a realizzare un progetto per la costruzione di 7 unità abitative, se al momento ha trovato solo 4 soci interessati all’acquisto?
Se si, chi paga la realizzazione delle 3 unità per le quali non ha ancora trovato i soci?
Chiedo cortesemente anche normativa di riferimento.
Risposta al quesito:
La Cooperativa, come le Società di capitali, è dotata di personalità giuridica , sicché essa è titolare, oltre che di diritti e obblighi al pari delle persone fisiche, anche dell’autonomia patrimoniale.
L’attività sociale è governata dal codice civile agli articoli 2511 e seguenti.
Esistono, poi, leggi speciali come la L. 220/2002 che si occupano della Vigilanza sulle Cooperative.
Da quanto precede consegue che la volontà della Cooperativa si forma in base alle assemblee dei soci, mentre l’attività esecutiva viene svolta dagli amministratori.
Nel caso di specie il “programma costruttivo” viene deliberato dall’assemblea composta di quattro soci e la relativa attuazione viene affidata all’organo esecutivo.
Se nel corso dell’esecuzione del programma vengono meno le necessarie risorse finanziarie, la Cooperativa entra nello stato di insolvenza, nonché sottoposta al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa.
In tal caso salta l’intero programma con grave danno per i soci che hanno effettuato le anticipazioni.
Anche gli amministratori possono essere esposti alla responsabilità per atti compiuti in assenza dell’ordinaria diligenza.
Alla luce di quanto precede si desume che i soci e gli amministratori hanno l’interesse a dare corso al programma costruttivo osservando i criteri dell’ordinaria prudenza, al pari di qualunque attività imprenditoriale.