Preg.mo Avvocato, Le espongo la situazione. Sono socio di una cooperativa edilizia a società divisa; a settembre a causa delle lungaggini della procedura ho esercitato il diritto di recesso dalla Cooperativa.
Premetto che il contratto subordina l’efficacia del recesso al subentro di un nuovo socio, che ad oggi non è ancora stato trovato. Sul recesso, essendo trascorsi più di sessanta giorni si dovrebbe essere formato il silenzio assenso non avendomi inviato alcuna comunicazione.
Vorrei sapere se il recesso è valido anche se il contratto lo subordina a tale condizione e se è necessario che faccia convalidare il silenzio assenso da parte del collegio arbitrale (il contratto prevede che le controversie sulla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto vengano risolte tramite arbitrato rituale), per poi procedere alla richiesta di Decreto Ingiuntivo per la restituzione delle somme versate.
Risposta al quesito:
La clausola di subentro del nuovo socio che condiziona il recesso è valida, ma, dopo la volontà manifestata dal socio la Cooperativa deve comportarsi secondo buona fede, nonché fornire tutte le informazioni sulle attività svolte per il ricambio della posizione di socio.
Se esiste nello Statuto la condizione del subentro essa non impedisce che il CdA si pronunci, comunque, sull’istanza del socio rigettandola o meno.
Alla luce di quanto precede deve ritenersi che il recesso si compia con il prolungato silenzio del CdA, resta fermo il blocco del rimborso delle anticipazioni dal socio uscente fino al subentro del nuovo socio.
Occorre, pertanto, verificare la convenienza di ricorrere al’arbitrato.