Sono socio di una cooperativa edilizia scarl, a proprietà divisa, che ha già assegnato gli alloggi e frazionato il mutuo cooperativo e accollato ai soci, il 31/12/20 scade da statuto il tempo della cooperativa, si può confermare lo scioglimento della cooperativa?
Inoltre in ogni caso avendo raggiunto lo scopo sociale il socio può dare le dimissioni, visto che non esistono più quote da vendere e circa nove soci su dodici vogliono dare le dimissioni?
Il presidente può rassegnare le sue dimissioni senza comunicarle ai soci? Inoltre, la cooperativa dopo l’assegnazione degli alloggi è stata inspiegabilmente ferma per due anni.
Risposta al quesito:
La Cooperativa può anche sciogliersi indipendentemente dalla pendenza del mutuo e ciò accade normalmente con l’accollo pro quota del mutuo individuale da parte di ciascun socio assegnatario.
I soci che hanno ricevuto la prestazione mutualistica (assegnazione degli alloggi) restano obbligati a contribuire a tutte le spese necessarie per la liquidazione e l’estinzione della Società.
Il presidente che rassegna le dimissioni resta obbligato e responsabile per tutti gli atti sociali, compiuti o omessi, sino alla elezione del nuovo membro del CdA.. Il presidente che si dimette, infatti, rassegna le dimissioni comunicandole al Consiglio, i cui membri, sono obbligati a convocare l’assemblea dei soci per l’elezione delle cariche sociali.
Se la carica di presidente avviene per elezione interna al Consiglio, i membri rimasti in carica possono cooptare il consigliere mancante (a seguito delle dimissioni del presidente), il quale resta in carica fino alla prossima assemblea che deve contenere il rinnovo delle cariche sociali.
Se la Cooperativa è rimasta “ferma” per due anni e non ha provveduto al deposito dei Bilanci sociali può essere sciolta con atto dell’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile.
Gli amministratori sono responsabili degli atti compiuti ovvero omessi nel periodo della mancata ricostituzione delle cariche sociali.