Ho versato una quota in una cooperativa per costruire villette a schiera. Circa 50.000/00. Dopo lunghi anni, ben 8 visto che non si muoveva nulla, se non l’acquisto del terreno ho inviato racc.ta di recesso. Come posso rientrare in possesso delle € 50.000?
Il Presidente della Coop. mi dice che i miei euro sono stati utilizzati per completare altre abitazioni della stessa cooperativa e quindi sarebbe incapiente. Come posso recuperare i miei euro?
Posso chiedere un Decreto ingiuntivo al Giudice e pignorare le abitazioni già finite della stessa coop.? Posso depositare istanza di fallimento?
Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie il socio che recede ha diritto ad ottenere il rimborso delle anticipazioni in conto costruzione, nonché le quote di capitale sociale che non siano state assorbite dalle perdite.
La regolamentazione del rimborso è affidata allo Statuto sociale, che può subordinare l’esecuzione del rimborso al subentro di altro socio che esegua i versamenti sostitutivi.
Se lo Statuto non dispone alcuna condizione, è normalmente previsto che il rimborso debba essere eseguito entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il recesso.
Se tutte le condizioni previste dalla Statuto si sono verificate e ciononostante la Cooperativa non provvede al rimborso, il socio receduto può agire giudizialmente per ottenere il titolo da eseguire contro la Cooperativa.
Normalmente va instaurato un normale giudizio di merito che, pervio accertamento dei fatti, condanna la Cooperativa al rimborso di quanto anticipato dal socio.
Quest’ultimo può anche ottenere un decreto ingiuntivo, ma in tal caso è necessario che sia munito di prova scritta, come può essere il riconoscimento del credito e della relativa entità da parte della Cooperativa (deliberato del CdA o dell’assemblea).