Quesito del 26/07/2019

Preg.mo avvocato, nelle cooperative di abitazione di soli impiegati statali a proprietà divisa e mutuate con la Cassa Depositi e Prestiti secondo il T.U. del 1938, ciascun socio acquista la piena proprietà del proprio appartamento solo dopo averlo riscattato oppure basta il frazionamento del mutuo e il passaggio degli appartamenti alle singole partite catastali? E, dopo la cancellazione della cooperativa dal Registro delle imprese per scioglimento anticipato deciso dall’assemblea (anche prima che tutti abbiano riscattato il proprio alloggio e cancellato la propria ipoteca da quella intestata alla cooperativa), la proprietà di parti rimaste indivise (es. un locale adibito ad autorimessa rimasto nella partita catastale intestata alla cooperativa fino al suo scioglimento e poi intestato agli ex soci con quote uguali di rendita ma sempre nella stessa partita) si acquista solo quando tutti gli ex soci hanno riscattato oppure ciascuno può vendere liberamente insieme all’appartamento anche la propria quota di queste parti indicate nel contratto di frazionamento del mutuo come comuni?
Le sarei infinitamente grata se volesse darmi una risposta sul problema in generale, perché mi aiuterebbe poi a formulare una richiesta di consulenza a pagamento sul mio caso particolare, piuttosto complesso e che mi sta provocando non pochi problemi a livello condominiale.

Risposta al quesito:
Il trasferimento della proprietà individuale avviene a seguito di atto pubblico con accollo della quota di mutuo gravante sull’alloggio assegnato in via definitiva.
Con l’accollo individuale del mutuo il socio accollante assume gli obblighi di estinzione verso l’Istituto mutuante e verso l’Ente finanziatore.
Se nell’atto pubblico sono state trasferite pro quota le parti comuni, il socio assegnatario può rivendere l’alloggio con i diritti acquisiti sulle parti medesime.
Restano fermi i vincoli imposti per gli alloggi sottoposti alla normativa di edilizia popolare, come il divieto di alienazione prima dei cinque anni, il prezzo originariamente fissato nella Convenzione, il possesso dei requisiti per il soggetto subentrante-acquirente.