Quesito del 28/12/2018

Gentile avvocato, la nostra cooperativa in seguito agli atti di assegnazione di tutti gli alloggi è rimasta proprietaria del solo lastrico solare, in quanto malgrado indicato nell’atto notarile, la voltura non si è perfezionata.
I condomini si ritrovano ora a dover eseguire dei lavori di ristrutturazione del lastrico solare a causa di ingenti danni da infiltrazione, e soprattutto a causa della mala esecuzione dei lavori effettuati dal costruttore con il quale la cooperativa è in causa. Poiché i condomini hanno dei fondi nella cooperativa, relativi a contributi erogati dalla Regione, hanno espresso nell’assemblea condominiale di procedere ad utilizzare i fondi della cooperativa.
Si chiede se sia corretto che i lavori debbano essere di competenza della cooperativa, rimasta proprietaria del lastrico solare, oppure debba attivarsi il condominio e se si possano utilizzare i fondi in cooperativa, con tanto di delibere, in modo da non gravare ulteriormente i condomini che non solo a distanza di pochi anni si vedono già costretti ad effettuare i lavori, ma che comunque non hanno la possibilità economica di fronteggiare questi lavori e vorrebbero appunto usare il denaro sul conto corrente della cooperativa.
Il liquidatore invece non vuole, malgrado la volontà sociale, perché ritiene che ad agire debba essere il condominio, che a pagare debbano essere i condomini e che non si possa procedere a fare un bonifico al condominio perché dato la cause in corso, non vuole utilizzare la liquidità per timore di essere accusato per mala gestio. Invece i soci ritengono che trattasi di un caso importante su cui intervenire, con danni, derivanti tra l’altro dal male andamento dei lavori del costruttore con il quale si è in causa.
Anche laddove il soggetto obbligato ad eseguire i lavori debba essere il condominio, possiamo utilizzare la liquidità presente in cooperativa?
Come possiamo procedere?

Risposta al quesito:
Si presume che la Cooperativa sia in Liquidazione volontaria e non in Liquidazione Coatta Amministrativa.
La situazione prospettata delle gravi infiltrazioni di acqua dal lastrico solare, pone il problema dell’azione giudiziaria in via d’urgenza, che nel caso di specie è di spettanza della Cooperativa, posto che il lastrico medesimo è di sua proprietà.
L’azione può essere eseguita se sia ancora vigente la garanzia postuma del costruttore e non siano trascorsi dieci anni dalla ultimazione dei lavori.
Il ricorso deve essere inoltrato dal Liquidatore, quale rappresentante legale della Società, innanzi al Giudice della causa contro l’impresa di costruzione.
L’azione deve essere preventivamente deliberata dall’assemblea dei soci, che deve essere convocata dal Liquidatore, anche su richiesta di una minoranza dei soci medesimi.
Se l’assemblea non dovesse deliberare per l’azione giudiziaria, la stessa può essere proposta da alcuni soci in proprio, con ricorso contro la Cooperativa e il costruttore.
Per quel che attiene l’utilizzo della liquidità sociale, il Liquidatore non può sottrarsi al deliberato sociale, soprattutto in ragione dell’azione in via cautelare contro l’impresa costruttrice.
Non si tratta, infatti, di assegnazione ai soci o a terzi di risorse finanziarie sociali, ma piuttosto di intervento necessario a salvaguardia del bene sociale (lastrico solare) imposto per legge quale dovere del Liquidatore.