Gentile avvocato, sono assegnatario di un alloggio costruito da una cooperativa edilizia con il contributo della Regione. Presso un notaio tre anni fa è stato fatto l’atto di acquisto con patto di futura vendita regolarmente trascritto. Attualmente la cooperativa è in liquidazione volontaria ma i progetti costruttivi sono tre di cui due sono vincolati per quindici anni con la Regione, il mio per dieci anni che scadranno nel 2020.
I miei quesiti sono: allo scadere dei dieci anni cessa per me qualsiasi rapporto con la cooperativa o ci sono appendici per via degli altri progetti costruttivi o di debiti con il fisco, rimborsi ex soci…?
Qualora prima del 2020 il liquidatore procedesse alla cancellazione della cooperativa o venisse richiesto il fallimento quali impegni resterebbero a mio carico?
In ultimo, se decidessi di restituire il contributo sarei libera da tutto e tutti? Preciso che il liquidatore ha presentato a dicembre 2017 un bilancio unico senza far menzione dei tre progetti costruttivi.
Risposta al quesito:
Nel caso di specie occorre esaminare il contratto di locazione con patto di futura vendita, verificando gli obblighi imposti al locatario in riferimento al prezzo di cessione.
Ciò posto, è anche necessaria la verifica dei deliberati sociali, in quanto permane il rapporto societario per gli anni in cui vige la fase della locazione.
I predetti deliberati (non opposti dai soci) potrebbero imporre versamenti ai soci locatari.
Le Cooperative sono società a responsabilità limitata, sicché i soci rispondono solamente del capitale sottoscritto e degli eventuali debiti contratti, anche a seguito dei deliberati sociali; conseguentemente, i soci prenotatari di un programma costruttivo rispondono esclusivamente dei debiti riguardanti il programma medesimo.
Se il contratto di locazione con patto di futura vendita stipulato da ciascun socio è stato trascritto nei Registri immobiliari e l’alloggio assegnato costituisce prima casa, in tale ipotesi il Liquidatore /Curatore non può sciogliersi dal contratto ai sensi dell’art. 72 della legge fallimentare e sarebbe obbligato a perfezionare l’assegnazione definitiva.
E’ possibile la rinuncia al contributo e l’acquisizione della proprietà immediata a condizione che sia la maggioranza dei soci con apposita delibera, se la Regione concedente ha legiferato in tal senso.
La problematica del bilancio va verificata adeguatamente, in quanto l’eventuale omissione di dati contabili costituirebbe reato per gli amministratori.